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il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

    5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l’anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

    6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

    7. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nella circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige, l’ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale».

 

Art. 6.

 

(Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957)

 

    1. All’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di cui all’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 14».

 

    2. All’articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature e», ovunque ricorrono, sono soppresse.

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