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il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre
quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso
tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non
oltre trenta giorni. 5. Il senatore eletto con
elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o
l’anticipato scioglimento del Senato della Repubblica. 6. Nel caso in cui si
proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste
dall’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni
esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di
pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni. 7. Quando, per qualsiasi
causa, resti vacante un seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale
nella circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige, l’ufficio elettorale
regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra
individuale». Art.
6. (Ulteriori modifiche
al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957) 1. All’articolo 15, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole:
«di cui all’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all’articolo 14». 2. All’articolo 16, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole:
«delle candidature e», ovunque ricorrono, sono soppresse. |
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