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individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il
numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai
sensi dell’articolo 21, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi
espressi nel collegio. 3. Per l’assegnazione dei
seggi, l’ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun
gruppo successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei
senatori da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più
alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria
decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti
compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al
gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad un gruppo spettano più
seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti
secondo l’ordine della graduatoria di quoziente. 4. L’ufficio elettorale
regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni
gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra
individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell’articolo
21. Art. 21-ter. – 1. Quando,
per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio
uninominale della Valle d’Aosta o in uno dei collegi uninominali del
Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio
interessato. 2. I comizi sono convocati
con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei
ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la
scadenza normale della legislatura. 3. Le elezioni suppletive
sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla
Giunta delle elezioni. 4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1º agosto e ... |
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