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size=2> Art. 20-bis. – 1. A pena di
nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di
un collegio uninominale. Art. 21. – 1. L’ufficio
elettorale regionale procede, con l’assistenza del cancelliere, alle seguenti
operazioni: a)
effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle
sezioni; b)
somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano
dai verbali. 2. Il presidente
dell’ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati,
proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior
numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il
candidato più anziano di età. Art. 21-bis. – 1. Per
l’assegnazione dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non
assegnati nei collegi uninominali, l’ufficio elettorale regionale procede alla
determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della
cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti
ai sensi dell’articolo 21. 2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell’articolo 21. La cifra ... |
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