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    Art. 20-bis. – 1. A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

    Art. 21. – 1. L’ufficio elettorale regionale procede, con l’assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

 

        a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

 

        b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

 

    2. Il presidente dell’ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

 

    Art. 21-bis. – 1. Per l’assegnazione dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali, l’ufficio elettorale regionale procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell’articolo 21.

 

    2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell’articolo 21. La cifra ...

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