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ADIGE. «Art. 20. – 1. L’elezione
uninominale nel collegio della Valle d’Aosta e nei collegi uninominali della
regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti
articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti: a)
nella regione Valle d’Aosta la candidatura deve essere proposta con
dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del
collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la
scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della
candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata,
insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del
tribunale di Aosta; b)
nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo
di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di 2.500
elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione.
Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non
superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del
Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni,
il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. Per le
candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere
sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle
candidature individuali è effettuata, insieme al deposito del relativo
contrassegno, presso la cancelleria della corte d’appello di
Trento; c) i
modelli di scheda per l’elezione nei collegi uninominali delle due regioni sono
quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e
successive modificazioni; d)
il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi
dell’articolo 7, esercita le sue funzioni con l’intervento di tre
magistrati. |
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