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    9. Dopo l’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:

    «Art. 17-bis. – 1. Per l’attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l’ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6».

    10. L’articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

    «Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell’ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista.

 

    2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell’ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 8».

 

Art. 5.

 

(Disposizioni speciali per le regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige)

 

    1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

    «TITOLO VII – DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE REGIONI VALLE D’AOSTA E TRENTINO-ALTO ...

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