9. Dopo l’articolo 17 del
decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il
seguente:
«Art. 17-bis. – 1. Per
l’attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l’ufficio elettorale
regionale procede ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6».
10. L’articolo 19 del
decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal
seguente:
«Art. 19. – 1. Il seggio che
rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito,
nell’ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue
immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di
lista.
2. Qualora la lista abbia
esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia
quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito,
nell’ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell’articolo 17, comma
8».
Art.
5.
(Disposizioni
speciali per le regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto
Adige)
1. Il Titolo VII del decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal
seguente:
«TITOLO VII – DISPOSIZIONI
SPECIALI PER LE REGIONI VALLE D’AOSTA E TRENTINO-ALTO
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