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all’unità superiore. 5. I restanti seggi sono
ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole liste. A tale fine,
l’ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali
coalizioni di liste o singole liste per il numero dei seggi restanti.
Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria
del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna
coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del
risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna
coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle singole liste per
le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale. 6. Per ciascuna coalizione
l’ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e
5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre
elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi
dell’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad
essa spettanti. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale
parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista per quest’ultimo quoziente. La parte intera
del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a
ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i
maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la
maggiore cifra elettorale circoscrizionale. 7. Il presidente
dell’ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali
ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo
l’ordine di presentazione. 8. Qualora una lista abbia
esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non
sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l’ufficio
elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima
coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del
quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due
o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante
sorteggio». |
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