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circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il
quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così
ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali
queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di
resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a
sorteggio. 2. L’ufficio elettorale
regionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell’ambito della
circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla
regione, con arrotondamento all’unità superiore. 3. Nel caso in cui la
verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l’ufficio elettorale
regionale individua, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di
cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano
conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi
espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le
liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per
ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali
circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già
individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente
elettorale di coalizione. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto
dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente
elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le
quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità
di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna
lista di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i
seggi già determinati ai sensi del comma 1. 4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l’ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento ... |
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