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al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: «anche se in diversa
composizione o rappresentazione grafica». 5. Dopo l’articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il
seguente: «Art. 14-bis. – 1. I partiti
o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una
coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di
collegamento debbono essere reciproche. 2. La dichiarazione di
collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui
all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le
liste aventi lo stesso contrassegno. 3. Contestualmente al
deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici
organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel
quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo
della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro
collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico
programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da
loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative
spettanti al Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92, secondo
comma, della Costituzione. 4. Gli adempimenti di cui ai
commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all’articolo 15, primo
comma. 5. Entro il trentesimo
giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali
comunicano l’elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo
contrassegno, all’Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle
dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della
votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei
collegamenti ammessi». |
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