a)
determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data
dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni
elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre
elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la
compongono;
b)
individua quindi:
1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale
almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una
lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento
dei voti validi espressi;
2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano
regionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur
appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero
1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l’8 per cento dei voti validi
espressi».
8. L’articolo 17 del decreto
legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. – 1. L’ufficio
elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra
le coalizioni di liste e le liste di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b),
in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine
divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione
di liste o singola lista di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), per il
numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente
elettorale circoscrizionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto
dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale
...