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altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della
votazione»; b)
il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le schede sono di carta
consistente, sono fornite a cura del Ministero dell’interno, hanno le
caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al
presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le
liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni
delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di
seguito, in linea verticale, uno sotto l’altro, su un’unica colonna. L’ordine
delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l’ordine dei
contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio
secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono
essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri
tre». 5. Le tabelle A e B allegate
al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A e B di
cui all’allegato 2 alla presente legge. 6. L’articolo 14 del decreto
legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente: –«Art. 14. – 1. Il voto si
esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto,
nel rettangolo contenente il contrassegno della lista
prescelta». 7. L’articolo 16 del decreto
legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente: «Art. 16 – 1. L’ufficio
elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76 del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
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