4. All’articolo 11 del
decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i
commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
«1. L’ufficio elettorale
regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi
o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la
comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale nazionale, compie le
seguenti operazioni:
a)
stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di
lista, il numero d’ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non
collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione,
l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di
ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo
l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
b)
comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
c)
procede, per mezzo delle prefetture – uffici territoriali del
Governo:
1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle
liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori
depositati presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo
8;
2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi
contrassegni e numero d’ordine, e all’invio del manifesto ai sindaci dei comuni
della circoscrizione, i quali ne curano l’affissione nell’albo pretorio e in
...