|
| Home | Notizie giuridiche | Notizie di attualità | Notizie ultima ora | |
|
|
con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della
Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero
delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla
metà. 3. Nessuna sottoscrizione è
richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in
entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della
convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i
partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di
collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o
gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito
almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo,
con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal
presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei
rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero
dell’interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la
designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la
dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve
essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna
sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici
rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un
seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il
Senato della Repubblica. 4. Ogni lista, all’atto
della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un
determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di
candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla
circoscrizione. 5. Le liste dei candidati e
la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria
della corte d’appello o del tribunale sede dell’ufficio elettorale regionale,
con l’osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361». |
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Successiva
Prima pagina di
questa legge