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size=2> 2. L’assegnazione dei seggi
tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale
attribuzione del premio di coalizione regionale. 3. La regione Valle d’Aosta
è costituita in unico collegio uninominale. 4. La regione Trentino-Alto
Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30
dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è
attribuita con metodo del recupero proporzionale». 2. L’articolo 8 del decreto
legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente: «Art. 8. – 1. I partiti o
gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l’elezione
del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell’interno
il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature
medesime, con l’osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e
17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni». 3. L’articolo 9 del decreto
legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente: «Art. 9. – 1. La
dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere
l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due
supplenti. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni ... |
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