(Disposizioni
transitorie)
1. Con riferimento alle
prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della
presente legge, in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati che
ne anticipi la scadenza di non più di centoventi giorni, le cause di
ineleggibilità di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, come modificato dall’articolo 1, comma 3, della presente legge,
non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art.
4.
(Modifiche al
sistema di elezione del Senato della Repubblica)
1. L’articolo 1 del testo
unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di
cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni,
di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è sostituito dal
seguente:
«Art. 1. – 1. Il Senato
della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma
dell’articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell’ultimo
censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione
ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente
della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell’interno, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di
convocazione dei comizi.