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seguente: «Art. 86. – 1. Il seggio che
rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito,
nell’ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue
immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di
lista. 2. Nel caso in cui una lista abbia
già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all’articolo
84, commi 2, 3 e 4. 3. Nel caso in cui rimanga
vacante il seggio della circoscrizione Valle d’Aosta si procede ad elezioni
suppletive. 4. Alle elezioni suppletive si
procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell’articolo 21-ter del testo unico delle
leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto
applicabili». Art.
2. (Presentazione delle
liste) 1. Le disposizioni di cui
all’articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della presente legge, si
applicano anche con riferimento alla presentazione delle liste di cui
all’articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Art.
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