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seguente:

    «Art. 86. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell’ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista.

 

    2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all’articolo 84, commi 2, 3 e 4.

    3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d’Aosta si procede ad elezioni suppletive.

    4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell’articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili».

 

Art. 2.

 

(Presentazione delle liste)

 

    1. Le disposizioni di cui all’articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della presente legge, si applicano anche con riferimento alla presentazione delle liste di cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

 

Art. 3.

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