2. Qualora una lista abbia
esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia
quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima
circoscrizione, l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle
altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del
quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al
termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista,
questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista
abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo
secondo un ordine decrescente.
3. Qualora al termine delle
operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in
una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’ambito della circoscrizione
originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista
deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata,
procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione
residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle
altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della
lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già
utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
4. Se nell’effettuare le
operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte
decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
5. L’Ufficio centrale
nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e
3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative
proclamazioni.
6. Dell’avvenuta
proclamazione il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale invia
attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria
generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture – uffici
territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del
pubblico».
14. L’articolo 86 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal
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