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di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte
intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a
ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole
liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in
caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a
sorteggio. 4. L’Ufficio procede poi,
per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le
relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1,
numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e
settimo. 5. Ai fini della
distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste
ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede infine ai
sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente
elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza
per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di
voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre
coalizioni di liste o singole liste. 6. L’Ufficio centrale
nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il
numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. 7. Di tutte le operazioni
dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito
verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei
deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso
la cancelleria della Corte di cassazione». 13. L’articolo 84 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal
seguente: «Art. 84. – 1. Il presidente
dell’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale
nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei
limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella
lista medesima, secondo l’ordine di presentazione. |
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