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size=2> 2. L’articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal
seguente: «Art. 4. – 1. Il voto è un
dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve
essere garantito e promosso dalla Repubblica. 2. Ogni elettore dispone di
un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di
ciascuna lista». 3. All’articolo 7, settimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole:
«In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite
dalle seguenti: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne
anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni». 4. All’articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le
seguenti modificazioni: a)
al primo comma, le parole: «candidature nei collegi uninominali o» e: «le
candidature nei collegi uninominali o» sono soppresse; b)
al terzo comma, le parole: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi
uninominali sia che si riferiscano a liste,» sono soppresse e dopo le parole:
«con quelli riproducenti simboli» sono inserite le seguenti: «, elementi e
diciture, o solo alcuni di essi,»; |
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