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    2. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

    «Art. 4. – 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

 

    2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista».

 

    3. All’articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni».

 

    4. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) al primo comma, le parole: «candidature nei collegi uninominali o» e: «le candidature nei collegi uninominali o» sono soppresse;

 

        b) al terzo comma, le parole: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,» sono soppresse e dopo le parole: «con quelli riproducenti simboli» sono inserite le seguenti: «, elementi e diciture, o solo alcuni di essi,»;

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