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201/2011 - Decreto Legge Salva Italia 2012

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Capo IIi Misure per lo sviluppo industriale

                               Art. 38
 
              Misure in materia di politica industriale
 
 1. All'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,
sono apportate le seguenti modifiche:
     a) le parole "e per i quali sussiste  apposito  stanziamento  di bilancio" sono soppresse;
     b) dopo la lettera  c-ter)  e'  aggiunta  la  seguente  lettera:
"c-quater) iniziative e programmi di ricerca  e  sviluppo  realizzati nell'ambito  dei  progetti  di   innovazione   industriale   di   cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
 

                               Art. 39
 
            Misure per le micro, piccole e medie imprese
 
  1. In materia di fondo di garanzia a favore delle piccole  e  medie imprese, la garanzia  diretta  e  la  controgaranzia  possono  essere concesse a valere sulle disponibilita' del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett.
a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed
integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare  delle  operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale, purche' rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura  degli interventi di garanzia e  controgaranzia,  nonche'  la  misura  della copertura  massima  delle  perdite  e'  regolata  in  relazione  alle tipologie   di   operazioni   finanziarie,   categorie   di   imprese beneficiarie  finali,  settori  economici  di  appartenenza  e   aree geografiche, con decreto di natura non  regolamentare,  adottato  dal Ministro  dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa   con   il   Ministro dell'Economia e delle Finanze.
  2. Nel rispetto degli  equilibri  di  finanza  pubblica,  per  ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del  Fondo  di  cui  al comma  1,  la  misura  dell'accantonamento  minimo,   a   titolo   di coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto  di  natura non regolamentare adottato dal  Ministro  dello  Sviluppo  Economico,
d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
  3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 e' elevato a 2  milioni  e  cinquecentomila  euro  per  le tipologie  di  operazioni  finanziarie,  le  categorie   di   imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e  i  settori  economici  di appartenenza individuati con  decreto  di  natura  non  regolamentare adottato dal Ministro  dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa  con  il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze.  Una  quota  non  inferiore [all'80] per cento delle  disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  e'
riservata  ad  interventi  non  superiori  a  [cinquecentomila]  euro d'importo massimo garantito per singola impresa.
  4. La garanzia del Fondo di cui al comma l puo' essere concessa,  a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati  a  piccole  e medie  imprese  da  banche   e   intermediari   finanziari   iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto  di natura  non  regolamentare  adottato  dal  Ministro  dello   Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia  e  delle  Finanze,
sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura  del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia.
  5. Con decreto di natura non regolamentare  adottato  dal  Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il  Ministro  dell'Economia  e delle Finanze, puo' essere modificata la misura delle commissioni per
l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti,  a  pena  di decadenza, in relazione alle  diverse  tipologie  di  intervento  del Fondo di cui al comma 1.
  6. Con decreto di natura non regolamentare  adottato  dal  Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il  Ministro  dell'Economia  e delle Finanze,  sono  definite  le  modalita'  e  le  condizioni  per
l'eventuale cessione  a  terzi  e  la  controgaranzia  degli  impegni assunti a carico del Fondo di cui al  comma  1,  le  cui  rinvenienze confluiscono al medesimo Fondo.
  7. In materia di  patrimonializzazione  dei  Confidi,  al  capitale sociale dei  confidi  e  delle  banche  di  cui  ai  commi  29  e  32
dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito  nella legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche  in  deroga alle  disposizioni  di  legge  che  prevedono  divieti  o  limiti  di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed  enti pubblici e privati, purche' le piccole e  medie  imprese  socie  e  i liberi professionisti soci dispongano almeno della meta' piu' uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la  nomina  dei  componenti  degli organi  che  esercitano  funzioni  di  gestione  e  di   supervisione strategica  sia  riservata  all'assemblea.  ((Tale  disposizione   si applica anche ai confidi  costituiti  tra  liberi  professionisti  ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive modificazioni)).
  7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una  quota delle disponibilita' finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2,  comma  100,  lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad  interventi di garanzia in favore del microcredito di cui  all'articolo  111  del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al decreto  legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,   e   successive modificazioni, da destinare alla microimprenditorialita'. Con decreto di natura non regolamentare, adottato  dal  Ministro  dello  sviluppo economico,  sentito  l'Ente  nazionale  per  il  microcredito,   sono definiti  la  quota  delle  risorse  del  Fondo   da   destinare   al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura  del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee,  per
l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per  le microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati  presso il medesimo Fondo.

                               Art. 40
 
      Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 109 del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
    "3. Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo,  i  soggetti di  cui  al  comma  1  comunicano  alle   questure   territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o  mediante fax, le  generalita'  delle  persone  alloggiate,  secondo  modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito  il  Garante per la protezione dei dati personali".
  2. Per la  riduzione  degli  oneri  in  materia  di  privacy,  sono apportate le seguenti modifiche  al  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196:
    a) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le  parole  "persona giuridica,  ente  od  associazione"  sono  soppresse  e   le   parole "identificati  o  identificabili"  sono   sostituite   dalle   parole "identificata o identificabile".
    b) All'articolo 4, comma  1,  alla  lettera  i),  le  parole  "la persona giuridica, l'ente o l'associazione" sono soppresse.
    c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 e' abrogato.
    d) Al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo e' soppresso.
    e) La lettera h) del comma i dell'articolo 43 e' soppressa.
  3. Allo scopo di  facilitare  l'impiego  del  lavoratore  straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso  di  soggiorno,  dopo  il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.
286 e' inserito il seguente comma:
    "9-bis. In attesa del rilascio o  del  rinnovo  del  permesso  di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti  giorni di  cui  al  precedente   comma,   il   lavoratore   straniero   puo'
legittimamente soggiornare nel  territorio  dello  Stato  e  svolgere temporaneamente   l'attivita'   lavorativa    fino    ad    eventuale comunicazione dell'Autorita' di  pubblica  sicurezza,  da  notificare anche al datore  di  lavoro,  con  l'indicazione  dell'esistenza  dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso  di  soggiorno.
L'attivita' di lavoro di  cui  sopra  puo'  svolgersi  alle  seguenti condizioni:
    a) che la richiesta del rilascio del permesso  di  soggiorno  per
motivi di  lavoro  sia  stata  effettuata  dal  lavoratore  straniero all'atto  della  stipula  del  contratto  di  soggiorno,  secondo  le modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso  di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della  scadenza  del permesso, ai sensi del precedente comma 4,  e  dell'articolo  13  del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394,  o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
    b) che sia stata rilasciata dal competente  ufficio  la  ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o  di rinnovo del permesso."
  4. In materia  di  semplificazione  degli  obblighi  di  tenuta  ed
annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3 dell'articolo  39
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, le parole "entro il giorno 16", sono  sostituire con le seguenti: "entro la fine".
  5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare  gli adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242  del  decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, e'  inserito il seguente: " Nel caso di interventi  di  bonifica  o  di  messa  in sicurezza di cui al periodo precedente,  che  presentino  particolari complessita'  a  causa  della  natura  della  contaminazione,   degli interventi,   delle    dotazioni    impiantistiche    necessarie    o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi  medesimi,  il progetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli  interventi  per  singole aree o per fasi  temporali  successive."  Al  comma  9  del  medesimo articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: "con attivita' in esercizio" sono soppresse ed e' aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "Possono essere altresi' autorizzati interventi  di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza  degli impianti e delle reti  tecnologiche,  purche'  non  compromettano  la possibilita' di effettuare o completare gli  interventi  di  bonifica che siano condotti adottando appropriate misure  di  prevenzione  dei rischi".
  6. Al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti  delle  imprese  di auto-riparazione, il decreto del  Ministero  dei  Trasporti  e  della Navigazione del 30 luglio 1997,  n.  406  -  Regolamento  recante  le dotazioni delle attrezzature e  delle  strumentazioni  delle  imprese esercenti attivita' di autoriparazione, e' abrogato.
  7. In materia di semplificazione degli  adempimenti  amministrativi di registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per  la  vendita dei prodotti ai consumatori finali, all'articolo 2, comma 1, lett. o)
del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole  "o  per  gli utenti" sono soppresse.
  8. In materia di  semplificazione  dello  smaltimento  dei  rifiuti speciali per talune attivita', i soggetti che svolgono  le  attivita'
di  estetista,  acconciatore,  trucco  permanente  e  semipermanente,
tatuaggio,  piercing,  agopuntura,  podologo,   callista,   manicure,
pedicure e che producono rifiuti pericolosi  e  a  rischio  infettivo (CER 180103:  aghi,  siringhe  e  oggetti  taglienti  usati)  possono trasportarli, in conto proprio, per una quantita' massima fino  a  30
chilogrammi al  giorno,  sino  all'impianto  di  smaltimento  tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati  ai  sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul  registro  di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al  Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale,  di cui al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  si  intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso  la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all' articolo 193 del medesimo decreto. I  formulari sono gestiti e conservati con modalita' idonee all'effettuazione  del relativi controlli cosi' come previsti dal predetto articolo 193  del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione  deve  avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attivita' di cui al presente comma.
  9. La documentazione e le certificazioni attualmente  richieste  ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di  beni e attivita' culturali previste dagli articoli 15, comma 1, lettere g)
ed h), e 100, comma 2, lettere  e)  ed  f),  del  testo  unico  delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono sostituite da  un'apposita  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta', presentata dal richiedente al Ministero per i beni  e  le attivita' culturali ai sensi e per gli effetti dell'articolo  47  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e successive  modificazioni,   relativa   alle   spese   effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attivita' cui i benefici si riferiscono. Il Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e successive modificazioni.
  9-bis. All'articolo  27  del  testo  unico  dei  servizi  di  media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo  31  luglio 2005, n. 177, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "7-bis. La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo,
quando non ha per oggetto unicamente le  attrezzature,  si  considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti  relativi  ai  trasferimenti  di impianti e di rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della  data  di  entrata  in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari".
  ((9-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012 per le iniziative agevolate che, alla  data  del  31
dicembre 2011, risultino realizzate in misura  non  inferiore  all'80
per cento degli investimenti ammessi e a  condizione  che  le  stesse siano completate entro il 31 dicembre 2012.  Per  gli  interventi  in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai  sensi  del presente comma, l'agevolazione e' rideterminata  nel  limite  massimo delle quote di contributi maturati per  investimenti  realizzati  dal beneficiario  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   legge   di conversione  del  presente  decreto.  Il  Ministero  dello   sviluppo economico presenta una relazione sulle opere concluse, e le eventuali economie realizzate sulle apposite contabilita'  speciali  alla  data del 31 dicembre 2012 sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato)).

Capo IV
Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 41
 
             Misure per le opere di interesse strategico
 
  1.  Fatte  salve  le  priorita'  gia'  deliberate  in  sede   Cipe,
all'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:
   "1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il  Documento di  finanza  pubblica  individua,  su  proposta  del  Ministro  delle infrastrutture e dei  trasporti,  l'elenco  delle  infrastrutture  da ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali:
     a)  coerenza  con  l'integrazione  con   le   reti   europee   e territoriali;
     b) stato di avanzamento dell'iter procedurale;
     c)  possibilita'  di  prevalente  finanziamento   con   capitale privato.
   1-ter. Per le infrastrutture individuate  nell'elenco  di  cui  al comma 1-bis sono indicate:
     a) le opere da realizzare;
     b) il cronoprogramma di attuazione;
     c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;
     d) la quantificazione delle risorse da finanziare  con  capitale privato.
   1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi  necessari per il reperimento delle  risorse  relative  al  finanziamento  delle opere di cui al presente  capo  e  per  la  loro  realizzazione,  per
ciascuna  infrastruttura  i  soggetti  aggiudicatori  presentano   al Ministero lo studio di fattibilita', redatto secondo modelli definiti dal  Cipe  e  comunque  conformemente  alla  normativa  vigente.   Il Ministero,  entro  sessanta   giorni   dalla   comunicazione,   anche avvalendosi del supporto dell'Unita' tecnica di finanza  di  progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso,
sentito il soggetto di cui all'articolo 163,  comma  4,  lettera  b),
verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilita', anche in  ordine ai profili  di  bancabilita'  dell'opera;  qualora  siano  necessarie integrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di trenta giorni. a questo fine la procedura di Valutazione Ambientale Strategica,  e  la Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i tempi  sopra indicati.
  2. Al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 169 e' inserito il seguente:
   "Art. 169-bis (Approvazione unica progetto preliminare)
   1. Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il CIPE puo' valutare il progetto preliminare,  istruito  secondo  le previsioni dell'articolo 165, ai fini dell'approvazione  unica  dello stesso, assicurando l'integrale copertura finanziaria  del  progetto.
In caso di opere finanziate  a  carico  della  finanza  pubblica,  la delibera CIPE relativa  al  progetto  preliminare  deve  indicare  un termine perentorio, a pena di decadenza dell'efficacia della delibera e del finanziamento, per l'approvazione del progetto  definitivo.  In caso di approvazione unica del progetto preliminare, che comporta gli effetti  dell'articolo  165  comma  7,  il  progetto  definitivo   e'
approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio  e  del  mare per i profili di rispettiva competenza, sentito il  Dipartimento  per
la  programmazione  economica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, con le modalita' di cui al presente articolo e  sempre  che siano rispettate le condizioni previste al comma 2. Il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  fornisce  al  CIPE   comunicazione periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e sullo stato di avanzamento delle opere.
   2. Il progetto definitivo e' corredato, oltre che dalla  relazione del progettista prevista dall'art. 166  comma  1,  da  una  ulteriore relazione  del   progettista,   confermata   dal   responsabile   del procedimento, che attesti:
     a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni  e  tiene conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE;
     b)  che   il   progetto   definitivo   non   comporta   varianti localizzative rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma 6;
     c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta  il superamento  del  limite  di  spesa  fissato  dal  CIPE  in  sede  di approvazione del progetto preliminare.
   3. Il  progetto  definitivo  e'  rimesso  da  parte  del  soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente  generale  a  ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPe e a  tutte  le  ulteriori  amministrazioni  competenti  a  rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche'  ai  gestori di opere  interferenti.  Nel  termine  perentorio  di  quarantacinque giorni dal ricevimento  del  progetto  le  pubbliche  amministrazioni competenti e i  gestori  di  opere  interferenti  possono  presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni  per  il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano  la localizzazione e  le  caratteristiche  essenziali  delle  opere,  nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali  e delle  specifiche  funzionali  individuati  in   sede   di   progetto preliminare. Nei trenta giorni  successivi  il  Ministero  valuta  la compatibilita' delle proposte e richieste pervenute  dalle  pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto  preliminare  approvato e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte  le  condizioni  di cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto di cui al comma 1.
   4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui al comma 1, comporta  gli  effetti  dell'articolo  166  comma  5,  e  la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera.  Per  quanto  riguarda l'avvio del procedimento di dichiarazione  di  pubblica  utilita'  si applica l'articolo 166, comma 2.
   5. Il termine di cui all'articolo 170, comma 3, per  l'indicazione delle interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore e' pari  a quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione,  approvato  con il decreto di cui al comma 2 unitamente al  progetto  definitivo,  e'
vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio, con gli effetti dell'articolo 170, commi 4 e 5.";
  b) all'articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) e' inserita la seguente:
    "f-ter)  verifica  l'avanzamento  dei  lavori  anche   attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso  i  cantieri  interessati,
previo  accesso  agli  stessi;  a  tal  fine  puo'   avvalersi,   ove necessario,  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,   mediante   la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.".
  3. All'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre  2003  n.
350 e successive modificazioni e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "Per i contributi destinati alla realizzazione  delle  opere pubbliche, il decreto di cui al presente comma e'  emanato  entro  il termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  nella   Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse.
In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui  alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, detto termine e' pari a trenta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma  5-bis,  e 166, comma 5-bis,  del  medesimo  decreto  legislativo.  In  caso  di criticita'  procedurali  tali  da  non  consentire  il  rispetto  dei predetti termini il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti riferisce   al   Consiglio   dei   Ministri   per   le    conseguenti determinazioni.
  4. Al fine di garantire la  certezza  dei  finanziamenti  destinati alla realizzazione ((dei  progetti  e  dei  programmi  di  intervento pubblico)), le delibere assunte dal CIPE ((. . .)), sono formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei  Ministri  per  la  firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene  assunta  la delibera. In caso di criticita' procedurali tali da non consentire il rispetto del predetto termine ((il Ministro  proponente,  sentito  il Segretario del CIPE,)) riferisce al Consiglio  dei  Ministri  per  le conseguenti determinazioni.
  5. Per le delibere del CIPE  di  cui  al  comma  4,  sottoposte  al controllo preventivo  della  Corte  dei  Conti,  i  termini  previsti dall'articolo 3, comma 2, della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20  e successive modificazioni, sono ridotti di un terzo.
5-bis. L'articolo 175 del codice dei contratti  pubblici  relativi  a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   "Art. 175. - (Promotore e finanza di progetto). - 1. Il  Ministero pubblica nel sito informatico di cui  al  decreto  del  Ministro  dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
100 del  2  maggio  2001,  nonche'  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e in quella dell'Unione europea, la  lista  delle infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161,  comma 1, del  presente  codice,  per  le  quali  i  soggetti  aggiudicatori intendono  ricorrere  alle  procedure  della  finanza   di   progetto disciplinate dal presente articolo. Nella  lista  e'  precisato,  per
ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore  presso il quale gli interessati possono ottenere  le  informazioni  ritenute utili.
   2.  Ai  fini  dell'inserimento  dell'intervento  nella  lista,   i soggetti  aggiudicatori  rimettono  lo  studio  di  fattibilita'   al Ministero,  che  ne  cura  l'istruttoria  secondo   quanto   previsto dall'articolo 161, comma 1-quater. Il Ministero sottopone  lo  studio di fattibilita' al CIPE, che si esprime  con  la  partecipazione  dei presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome  eventualmente interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra  l'altro,
le eventuali risorse pubbliche  destinate  al  progetto,  che  devono essere disponibili  a  legislazione  vigente.  Dette  risorse  devono essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla  loro realizzazione.
   3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando gli interventi i cui studi di fattibilita' sono stati approvati dal CIPE.
   4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla  data  in cui diventa efficace la  delibera  del  CIPE  di  approvazione  dello studio di fattibilita', provvede alla pubblicazione del bando di gara sulla base dello studio di fattibilita'.
   5. Il bando, oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo  177,  deve specificare che:
     a) le offerte devono  contenere  un  progetto  preliminare  che,
oltre a quanto previsto nell'allegato  tecnico  di  cui  all'allegato XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato  cartografico,
le aree impegnate, le relative  eventuali  fasce  di  rispetto  e  le occorrenti misure di  salvaguardia,  e  deve,  inoltre,  indicare  ed
evidenziare anche le  caratteristiche  prestazionali,  le  specifiche funzionali e i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi  compreso il costo per le eventuali opere e  misure  compensative  dell'impatto territoriale  e  sociale;  una  bozza  di   convenzione;   un   piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9,
primo periodo, nonche' dare conto del preliminare  coinvolgimento  di uno  o  piu'   istituti   finanziatori   nel   progetto.   Il   piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese  sostenute  per
la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti  sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice  civile.  Tale importo  non  puo'   superare   il   2,5   per   cento   del   valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base di gara;
     b) il soggetto aggiudicatore richiede  al  promotore  scelto  ai sensi  del  comma  6  di  apportare  al  progetto   preliminare,   ed
eventualmente   allo   schema   di    convenzione    e    al    piano economico-finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE. In tal caso la concessione e'  definitivamente  aggiudicata al promotore  solo  successivamente  all'accettazione,  da  parte  di quest'ultimo,  delle  modifiche  indicate.   In   caso   di   mancata accettazione  delle  modifiche  indicate  dal  CIPE  da   parte   del promotore, il soggetto  aggiudicatore  ha  facolta'  di  chiedere  ai concorrenti successivi in graduatoria  l'accettazione,  entro  trenta giorni dalla richiesta, delle  modifiche  da  apportare  al  progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni  proposte a quest'ultimo e  non  accettate  dallo  stesso.  In  caso  di  esito negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facolta'
di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base  di  gara  il progetto preliminare predisposto dal  promotore,  aggiornato  con  le prescrizioni del CIPE;
     c) il promotore, o eventualmente  altro  concorrente  scelto  ai sensi della lettera b) ai fini dell'aggiudicazione  definitiva  della concessione,  deve  dare  adeguato  conto  dell'integrale   copertura finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilita'  di uno o piu' istituti di credito a concedere il finanziamento  previsto nel piano economico-finanziario  correlato  al  progetto  preliminare presentato dal promotore ed eventualmente adeguato  a  seguito  della deliberazione del CIPE.
   6. In parziale deroga a quanto  stabilito  dall'articolo  177,  il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con  il  criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, redige una  graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta;
la nomina del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola offerta. L'esame delle offerte e' esteso agli aspetti  relativi  alla qualita' del progetto preliminare presentato, al valore  economico  e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.
   7. Le offerte sono corredate delle garanzie e  delle  cauzioni  di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo.
   8. L'offerta del promotore e' vincolante per il  periodo  indicato nel bando, comunque non  inferiore  a  un  anno  dalla  presentazione dell'offerta stessa.
   9.  Il  soggetto  aggiudicatore  promuove,  ove   necessaria,   la procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale   e   quella   di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165,  comma  3.  a tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio di  impatto  ambientale  e  con  quanto  necessario   alle   predette procedure.
   10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'articolo  165,
comma 4, e'  approvato  dal  CIPE  ai  sensi  dell'articolo  169-bis,
unitamente    allo    schema    di    convenzione    e    al    piano economico-finanziario.   La   mancata   approvazione   del   progetto preliminare da parte del CIPE non determina  alcun  diritto  in  capo all'offerente con riguardo alle prestazioni  e  alle  attivita'  gia'
svolte.
   11. Il soggetto aggiudicatore procede  all'aggiudicazione  e  alla stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di cui  al  comma  5,  lettere  b)  e  c).  Nel  caso  in  cui   risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso  dal  promotore,
quest'ultimo ha diritto al pagamento,  a  carico  dell'aggiudicatario definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta e al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni di cui al comma 9.
   12. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.
   13. E' facolta' dei soggetti di cui all'articolo  153,  comma  20,
presentare al soggetto aggiudicatore studi di  fattibilita'  relativi alla realizzazione di infrastrutture inserite nel  programma  di  cui all'articolo 161, non presenti nella lista di  cui  al  comma  1  del presente articolo. Ai  fini  dell'inserimento  dell'intervento  nella lista di cui al predetto comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette lo studio di fattibilita' al Ministero il quale, svolta l'istruttoria ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE  per
l'approvazione  ai  sensi  del  comma  2   del   presente   articolo.
L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto del proponente  al  compenso  per  le  prestazioni  compiute  o  alla realizzazione degli interventi proposti.
   14.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  153,  comma  20,  possono presentare  al  soggetto   aggiudicatore   proposte   relative   alla realizzazione  di  infrastrutture  inserite  nel  programma  di   cui all'articolo 161, non presenti nella lista di  cui  al  comma  1  del presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo' riservarsi  di  non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento,  senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure  di  cui al settimo periodo  del  presente  comma.  La  proposta  contiene  il progetto preliminare redatto ai sensi del comma  5,  lettera  a),  lo studio di impatto ambientale,  la  bozza  di  convenzione,  il  piano economico-finanziario  asseverato  da  uno  dei   soggetti   di   cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche'  l'indicazione  del contributo pubblico eventualmente necessario alla  realizzazione  del progetto e la specificazione delle  caratteristiche  del  servizio  e della gestione. Il piano  economico-finanziario  comprende  l'importo delle  spese  sostenute  per  la  predisposizione   della   proposta,
comprensivo  anche  dei  diritti  sulle  opere  dell'ingegno  di  cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non  puo'  superare il 2,5  per  cento  del  valore  dell'investimento.  La  proposta  e'
corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei  requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura  dell'importo di cui  all'articolo  153,  comma  9,  terzo  periodo,  nel  caso  di indizione  di  gara.  Il   soggetto   aggiudicatore   promuove,   ove necessaria,  la  procedura  di  impatto  ambientale   e   quella   di localizzazione urbanistica, ai  sensi  dell'articolo  165,  comma  3,
invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta  viene rimessa  dal  soggetto  aggiudicatore  al  Ministero,  che  ne   cura l'istruttoria ai  sensi  dell'articolo  165,  comma  4.  Il  progetto preliminare e' approvato dal CIPE  ai  sensi  dell'articolo  169-bis,
unitamente    allo    schema    di    convenzione    e    al    piano economico-finanziario.  Il  soggetto  aggiudicatore  ha  facolta'  di richiedere al proponente di  apportare  alla  proposta  le  modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del  CIPE.
Se  il  proponente  apporta  le   modifiche   richieste   assume   la denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella  lista  di cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per  l'affidamento  di  una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa  il  promotore.
Se il promotore non partecipa alla gara,  il  soggetto  aggiudicatore incamera la cauzione di cui all'articolo  75.  I  concorrenti  devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con  il  criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.  Se  il  promotore  non risulta  aggiudicatario   ha   diritto   al   pagamento,   a   carico dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese  sostenute  per   la predisposizione  della  proposta,  nei  limiti  indicati  nel   piano economico-finanziario. Il  soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma  13,  secondo  e  terzo periodo".
  5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non si applicano  alle procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge  di conversione  del  presente  decreto,  per  le  quali  continuano   ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 175 del codice di  cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  nella  formulazione vigente prima della medesima data.

                               Art. 42
 
             Misure per l'attrazione di capitali privati
 
  1. All'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici,   previa   analisi   di convenienza  economica,  possono  prevedere   nel   piano   economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la  cessione  in proprieta' o in diritto di godimento  di  beni  immobili  nella  loro disponibilita' o allo scopo espropriati la cui  utilizzazione  ovvero valorizzazione sia necessaria  all'equilibrio  economico  finanziario della  concessione.  Le  modalita'   di   utilizzazione   ovvero   di valorizzazione   dei   beni   immobili   sono   definite   unitamente all'approvazione  del  progetto   ai   sensi   dell'articolo   97   e costituiscono  uno  dei  presupposti  che  determinano   l'equilibrio economico finanziario della concessione.".
  2. Al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e  successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3, comma 11, e' aggiunto il seguente periodo: "La gestione funzionale ed economica puo' anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di  opere  direttamente  connesse  a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.";
    b)  all'articolo  143,  comma  1,  dopo  le   parole:   "gestione funzionale ed economica" sono inserite  le  seguenti:  "eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte gia' realizzate e direttamente  connesse  a  quelle  oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa";
    c) all'articolo 143, comma 4, dopo le parole: "anche  un  prezzo"
sono inserite  le  seguenti:  "nonche',  eventualmente,  la  gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di  opere gia' realizzate".
  3 Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano  ai  contratti  di concessione i cui bandi con cui si indice una gara  siano  pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Al comma 8 dell'articolo 143 del decreto legislativo  12  aprile 2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine  di assicurare  il  rientro  del  capitale   investito   e   l'equilibrio economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per  le  nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di  euro,  la  durata puo' essere stabilita fino a cinquanta anni."
  5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai  contratti  di concessione i cui bandi con cui si indice una gara  siano  pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  6. L'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato  ai sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40,  comma 3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7
settembre 2005 n. 209, le modalita', i limiti e  le  condizioni  alle quali  le  imprese  autorizzate  all'esercizio  delle   assicurazioni possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 38, comma  1,  e  42-bis,  comma  1,  attivi  costituiti  da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali,  ferroviarie,
portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e  della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.
  7. Gli investimenti in questione possono  essere  rappresentati  da azioni di societa' esercenti la realizzazione  e  la  gestione  delle infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.
  8. All'articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.  183,
dopo le parole: "alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge,", sono inserite le seguenti parole: "nonche' di nuove opere di infrastrutturazione  ferroviaria  metropolitana  e  di  sviluppo   ed
ampliamento dei  porti  e  dei  collegamenti  stradali  e  ferroviari inerenti  i  porti  nazionali  appartenenti  alla   rete   strategica transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)".
  9. Nell'Elenco 1, recante "Disposizioni  legislative  autorizzative di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre  2007,
n. 244, al numero 14, rubricato "Ministero per i beni e le  attivita'
e le attivita' culturali", sono abrogate le seguenti  parole:  "Legge 30 marzo 1965, n. 340"nonche' "Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8". Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini  istituzionali  del  Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  versate  all'erario  sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
allo stato di previsione della  spesa  dell'esercizio  in  corso  del Ministero per i beni e le attivita'  culturali,  con  imputazione  ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme  stesse  o,  in mancanza, ad appositi capitoli  di  nuova  istituzione.  Le  predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da  quello  per
il quale sono state elargite.
((9-bis. All'alinea del comma  1  dell'articolo  18  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, le parole: "infrastrutture autostradali"  sono sostituite dalle seguenti: "infrastrutture stradali  e  autostradali,
anche di carattere regionale,")).


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