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201/2011 - Decreto Legge Salva Italia 2012

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AGGIORNAMENTO (4)
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con  l'art.  6,  comma 2-ter) che "Il termine per l'emanazione del decreto  ministeriale  di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e' prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui  al  comma  14  del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche  i  lavoratori  il  cui rapporto di lavoro si sia risolto  entro  il  31  dicembre  2011,  in ragione di accordi individuali  sottoscritti  anche  ai  sensi  degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice  di  procedura  civile,  o  in applicazione di accordi collettivi di incentivo  all'esodo  stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a  livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del  rapporto  di  lavoro  risulti  da  elementi  certi  e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli  ispettorati  del lavoro o  ad  altri  soggetti  equipollenti,  indicati  nel  medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in  base  alla  previgente  disciplina pensionistica, avrebbero comportato  la  decorrenza  del  trattamento medesimo entro un periodo non superiore  a  ventiquattro  mesi  dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011."
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  6,  comma  2-quater)  che"  Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo,  del citato decreto-legge  n.  201  del  2011,  in  materia  di  riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano  applicazione,
limitatamente ai soggetti  che  maturano  il  previsto  requisito  di anzianita'  contributiva  entro  il  31  dicembre  2017,  qualora  la predetta anzianita' contributiva ivi prevista  derivi  esclusivamente da  prestazione  effettiva  di  lavoro,  includendo  i   periodi   di astensione obbligatoria  per  maternita',  per  l'assolvimento  degli obblighi  di  leva,  per  infortunio,  per  malattia   e   di   cassa integrazione guadagni ordinaria."

Capo V
Misure per la riduzione del debito pubblico

                               Art. 25
 
                    Riduzione del debito pubblico
 
  1. Una quota dei proventi di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19  luglio  2010,  n.  111,  stabilita  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  ((del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze,)) e' versata all'entrata del  bilancio dello stato per essere destinata  al  Fondo  per  l'ammortamento  dei titoli di Stato di cui  all'articolo  2,  comma  1,  della  legge  27
ottobre 1993, n. 462.
  ((1-bis. Le somme non impegnate alla  data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto per la  realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e  l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo  2,  comma  239,  della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, in misura pari  all'importo  di  2,5  milioni  di  euro,  come  indicato  nella risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della  Camera  dei deputati il 2 agosto 2011, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo  44  del  testo  unico  delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di   debito pubblico, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 2003, n. 398)).

                               Art. 26
 
         Prescrizione anticipata delle lire in circolazione
 
  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed  1
bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1
ed 1 bis,  del  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n.  213,  le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione  si prescrivono a favore  dell'Erario  con  decorrenza  immediata  ed  il relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al ((Fondo per l'ammortamento)) dei titoli  di Stato.

                               Art. 27
 
                        Dismissioni immobili
 
    1. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111  e'
inserito il seguente articolo:
 
                            "Art. 33 bis
 
    Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici
 
  1. Per la valorizzazione, trasformazione,  gestione  e  alienazione del  patrimonio  immobiliare  pubblico  di  proprieta'  dei   Comuni,
Province, Citta' metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti  vigilati dagli stessi, nonche' dei diritti reali relativi  ai  beni  immobili,
anche demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio  promuove,  anche  ai  sensi  ((del  presente  decreto)),
iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o  maggiori  oneri per la finanza pubblica, di societa', consorzi o fondi immobiliari.
  2. L'avvio della verifica di fattibilita' delle iniziative  di  cui al presente articolo e'  promosso  dall'Agenzia  del  demanio  ed  e'
preceduto dalle attivita' di cui  al  comma  4  dell'art.  3-ter  del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili soggetti  a  vincoli  di  tutela,  per  l'acquisizione  di  pareri  e nulla-osta   preventivi   ovvero   orientativi   da    parte    delle Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del  demanio  procede alla convocazione di una conferenza dei servizi di  cui  all'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si  deve  esprimere  nei termini e con i criteri indicati nel predetto articolo.  Conclusa  la procedura di individuazione degli immobili di cui al presente  comma,
i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa  preventiva all'avvio ((delle iniziative)). In caso di mancata espressione  entro i termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile.
  3. Qualora le iniziative di  cui  al  presente  articolo  prevedano forme societarie, ad esse partecipano  i  soggetti  apportanti  e  il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia  del  demanio,  che aderisce anche  nel  caso  in  cui  non  vi  siano  inclusi  beni  di proprieta' dello Stato in qualita' di  finanziatore  e  di  struttura tecnica di supporto.  L'Agenzia  del  demanio  individua,  attraverso procedure  di  evidenza  pubblica,  gli  eventuali  soggetti  privati partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento  delle  attivita'
relative all'attuazione del  presente  articolo,  puo'  avvalersi  di soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure  ad
evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento  delle attivita' di cui al presente comma dovra' avvenire nel  limite  delle risorse finanziarie disponibili. Le iniziative  realizzate  in  forma societaria sono soggette al controllo della  Corte  dei  Conti  sulla gestione finanziaria, con  le  modalita'  previste  dall'articolo  12
della legge 21 marzo 1958, n. 259.
  4. I rapporti tra il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla legge, e da un atto contenente a pena  di  nullita'  i  diritti  e  i doveri delle parti, anche per gli  aspetti  patrimoniali.  Tale  atto deve contenere, inoltre, la definizione delle modalita' e dei criteri di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo  l'attribuzione delle  spese  sostenute,  in  quota  proporzionale,  tra  i  soggetti partecipanti.
  5. Il trasferimento alle societa' o l'inclusione  nelle  iniziative concordate ai sensi del presente  articolo  non  modifica  il  regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del  codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i  diritti reali si  applicano  le  leggi  generali  e  speciali  vigenti.  Alle iniziative di cui al presente articolo, se  costituite  in  forma  di societa', consorzi o  fondi  immobiliari  si  applica  la  disciplina prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi comuni di investimento immobiliare.
  6. L'investimento nelle iniziative avviate ai  sensi  del  presente articolo e' compatibile con i fondi disponibili di  cui  all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  7. ((I commi 1 e 2)) dell'articolo 58 del decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto 2008, n. 133, sono cosi' sostituiti:
  "1. Per  procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del patrimonio immobiliare di Regioni,  Province,  Comuni  e  altri  Enti locali, nonche' di  societa'  o  Enti  a  totale  partecipazione  dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di  Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei  limiti  della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i  singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,  suscettibili  di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi'  redatto  il  piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato  al  bilancio di previsione nel quale, previa intesa,  sono  inseriti  immobili  di proprieta' dello Stato  individuati  dal  Ministero  dell'economia  e delle finanze-Agenzia  del  demanio  tra  quelli  che  insistono  nel relativo territorio.
  2.  L'inserimento  degli  immobili  nel  piano  ne   determina   la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto  salvo il rispetto delle tutele di natura  storico-artistica,  archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi  i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti,  la predetta classificazione e' resa  definitiva.  La  deliberazione  del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica  dell'atto  di deliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale  partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni  determina  le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro  60
giorni  dalla  data   di   entrata   in   vigore   ((della   presente disposizione)),   disciplinano    l'eventuale    equivalenza    della deliberazione del consiglio comunale di approvazione  quale  variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25  della legge 28 febbraio 1985,  n.  47,  anche  disciplinando  le  procedure semplificate per la relativa approvazione.  Le  Regioni,  nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione  per
l'eventuale verifica di conformita' agli strumenti di  pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla  deliberazione  comunale.  Trascorsi  i predetti 60 giorni, si applica il  comma  2  dell'articolo  25  della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti  urbanistiche  di  cui  al presente comma,  qualora  rientrino  nelle  previsioni  di  cui  ((al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4))
dell'articolo 7 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica"."
  2. Dopo l'articolo 3 bis del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.
351 convertito, con modificazioni dalla legge 23  novembre  2001,  n.
410, e' aggiunto il seguente articolo:
 
                             "Art. 3 ter
 
         Processo di valorizzazione degli immobili pubblici
 
  1. L'attivita' dei Comuni, Citta' metropolitane, Province,  Regioni e dello Stato, anche ai fini dell'attuazione del  presente  articolo,
si  ispira  ai  principi   di   cooperazione   istituzionale   e   di copianificazione, in base ai quali essi agiscono  mediante  intese  e accordi procedimentali, prevedendo,  tra  l'altro,  l'istituzione  di sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento,
l'armonizzazione,  la  coerenza  e  la  riduzione  dei  tempi   delle procedure di pianificazione del territorio.
  2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonche'
per promuovere  iniziative  volte  allo  sviluppo  economico  e  alla coesione  sociale  e  per  garantire  la  stabilita'  del  Paese,  il Presidente della Giunta regionale, d'intesa  con  la  Provincia  e  i comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di  uno o piu' protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  la  formazione  di  "programmi  unitari   di valorizzazione  territoriale"  per  il  riutilizzo  funzionale  e  la rigenerazione degli immobili  di  proprieta'  della  Regione  stessa,
della Provincia e dei comuni  e  di  ogni  soggetto  pubblico,  anche statale, proprietario, detentore  o  gestore  di  immobili  pubblici,
nonche' degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di  cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso  in  cui  tali programmi unitari di ((valorizzazione territoriale)) non  coinvolgano piu' Enti territoriali,  il  potere  d'impulso  puo'  essere  assunto dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi  unitari di valorizzazione siano riferiti  ad  immobili  di  proprieta'  dello Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato,  il  potere d'impulso e' assunto, ai sensi del comma  15  dell'articolo  3  ((del presente decreto, dal)) Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Agenzia del demanio, concordando  le  modalita'  di  attuazione  e  i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore.
  3. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione  e adeguatezza di cui all'articolo 118 della  Costituzione,  nonche'  di leale collaborazione  tra  le  istituzioni,  lo  Stato  partecipa  ai programmi di cui al comma  2  coinvolgendo,  a  tal  fine,  tutte  le Amministrazioni statali competenti,  con  particolare  riguardo  alle tutele  differenziate  ove  presenti  negli  immobili  coinvolti  nei predetti programmi, per consentire la  conclusione  dei  processi  di valorizzazione di cui al presente articolo.
  4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo  il Ministero  dell'economia  e  finanze  -  Agenzia  del  demanio  e  le strutture tecniche della Regione  e  degli  enti  locali  interessati possono individuare, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza  pubblica,  le  azioni,  gli  strumenti,  le   risorse,   con particolare  riguardo  a  quelle   potenzialmente   derivanti   dalla valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  pubblico,  che  saranno oggetto  di   sviluppo   nell'ambito   dei   programmi   unitari   di valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una  struttura unica  di  attuazione  del  programma,  anche  nelle  forme  di   cui all'articolo  33  bis  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  5.  I  programmi  unitari  di  valorizzazione   territoriale   sono finalizzati  ad  avviare,  attuare  e  concludere,  in  tempi  certi,
autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto  dei limiti e dei principi  generali  di  cui  al  presente  articolo,  un processo di valorizzazione unico dei predetti  immobili  in  coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale e  con  la  programmazione economica che possa costituire, nell'ambito del contesto economico  e sociale  di  riferimento,  elemento  di  stimolo  ed  attrazione   di interventi di sviluppo sostenibile locale, nonche'  per  incrementare le  dotazioni  di  servizi  pubblici  locali  e  di  quelle  relative all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di  valorizzazione territoriale disciplinati ((dal  presente  articolo)),  i  beni  gia'
inseriti in programmi di valorizzazione di cui  decreto  ministeriale richiamato al comma 5 bis dell'articolo 5 del decreto legislativo  28
maggio 2010, n. 85, nonche' di alienazione e permuta gia'  avviati  e quelli per i quali, alla data di entrata  in  vigore  ((del  presente articolo)),  risultano  sottoscritti  accordi   tra   Amministrazioni pubbliche,  a  meno  che   i   soggetti   sottoscrittori   concordino congiuntamente per l'applicazione della presente disciplina.
  6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti  territoriali e urbanistici per dare attuazione ai programmi di  valorizzazione  di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organo di governo preposto, promuove la  sottoscrizione  di  un  accordo  di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche'  in  base  alla  relativa  legge  regionale  di regolamentazione  della  volonta'  dei  soggetti   esponenziali   del territorio  di  procedere  alla  variazione  di  detti  strumenti  di pianificazione, al quale  partecipano  tutti  i  soggetti,  anche  in qualita' di mandatari da  parte  degli  enti  proprietari,  che  sono interessati all'attuazione del programma.
  7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al  comma  6,  puo'
essere attribuita agli enti locali interessati dal  procedimento  una quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato  della  vendita  degli immobili valorizzati se di proprieta' dello Stato da corrispondersi a richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o  in  parte,  anche come quota parte dei beni oggetto  del  processo  di  valorizzazione.
Qualora tali immobili, ai fini  di  una  loro  valorizzazione,  siano oggetto  di  concessione  o  locazione  onerosa,  all'Amministrazione comunale e' riconosciuta  una  somma  non  inferiore  al  50%  e  non superiore al 100% del  contributo  di  costruzione  dovuto  ai  sensi dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  e  delle  relative leggi  regionali  per  l'esecuzione  delle  opere   necessarie   alla riqualificazione  e  riconversione,  che  il  concessionario   o   il locatario corrisponde all'atto  del  rilascio  o  dell'efficacia  del titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione  per  l'attribuzione di tali importi e' definita nell'accordo stesso, in modo  commisurato alla complessita' dell'intervento e  alla  riduzione  dei  tempi  del procedimento e ((tali importi)) sono finalizzati all'applicazione dei commi da 138 a 150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre  2010,  n.
220.  I  suddetti  importi   sono   versati   all'Ente   territoriale direttamente al momento dell'alienazione degli immobili valorizzati.
  8. L'accordo deve essere concluso entro il  termine  perentorio  di 120 giorni dalla  data  della  sua  promozione.  Le  Regioni  possono disciplinare  eventuali  ulteriori  modalita'  di   conclusione   del predetto  accordo  di  programma,  anche   ai   fini   della   celere approvazione  della  variante  agli   strumenti   di   pianificazione urbanistica e dei relativi effetti, della  riduzione  dei  termini  e delle semplificazioni procedurali  che  i  soggetti  partecipanti  si impegnano ad attuare, al  fine  di  accelerare  le  procedure,  delle modalita' di superamento delle criticita', anche  tramite  l'adozione di forme di esercizio dei poteri  sostitutivi  previste  dal  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' ogni altra  modalita'  di definizione del  procedimento  utile  a  garantire  il  rispetto  del termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non  sia  concluso entro il termine di 120 giorni sono  attivate  dal  Presidente  della Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono  concludere entro  i  successivi  60  giorni,  acquisendo  motivate  proposte  di adeguamento   o   richieste   di   prescrizioni   da   parte    delle Amministrazioni partecipanti al programma unitario di  valorizzazione territoriale. Il programma unitario di  valorizzazione  territoriale,
integrato  dalle  modifiche  relative  alle  suddette   proposte   di adeguamento  e  prescrizioni  viene  ripresentato   nell'ambito   del procedimento di conclusione dell'accordo di  programma.  La  ratifica dell'accordo di programma da parte dell'Amministrazione comunale, ove ne ricorrano le condizioni, puo' assumere l'efficacia di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380.
  9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e  i  comuni,
ovvero l'Amministrazione promuovente per l'attuazione dei processi di valorizzazione di cui al comma  2,  possono  concludere  uno  o  piu'
accordi di cooperazione con il Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali, ai sensi dei commi 4  e  5  dell'articolo  5  del  decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  anche  per  supportare   la formazione del programma  unitario  di  valorizzazione  territoriale,
identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei  beni immobili, in coerenza con la sostenibilita'  economica-finanziaria  e attuativa del programma stesso.
  10. Gli organi periferici dello Stato,  preposti  alla  valutazione delle   tutele    di    natura    storico-artistica,    archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale  si  esprimono  nell'ambito dell'accordo di cui al  comma  6,  unificando  tutti  i  procedimenti previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale espressione non avvenga entro i  termini  stabiliti  nell'accordo  di programma, il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali  puo'
avocare a se' la determinazione, assegnando  alle  proprie  strutture centrali un termine non superiore a 30 giorni  per  l'emanazione  dei pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
anche   proponendo   eventuali   adeguamenti   o   prescrizioni   per
l'attuazione del programma unitario di  valorizzazione  territoriale.
Analoga facolta' e' riservata al  Ministro  per  l'ambiente,  per  la tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza.
  11. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  e'  possibile avvalersi  di  quanto  previsto  negli  articoli  33  e  33  bis  del decreto-legge 6 luglio 2011  n.  98  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111  e  delle  procedure  di  cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112  convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica. Per il finanziamento  degli  studi  di fattibilita' e delle azioni di  supporto  dei  programmi  unitari  di valorizzazione  territoriale,  l'Agenzia  del   demanio,   anche   in cofinanziamento  con  la  Regione,  le  Province  e  i  comuni,  puo'
provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul  capitolo relativo  alle  somme  da  attribuire  all'Agenzia  del  demanio  per
l'acquisto   dei   beni   immobili,   per   la    manutenzione,    la ristrutturazione, il risanamento e la  valorizzazione  dei  beni  del demanio  e  del  patrimonio  immobiliare  statale,  nonche'  per  gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata.
  12. In deroga a quanto previsto all'ultimo ((periodo)) del comma 2,
per la valorizzazione  degli  immobili  in  uso  al  Ministero  della difesa, lo stesso Ministro, previa intesa  con  il  Presidente  della Giunta regionale o il Presidente della  Provincia,  nonche'  con  gli Organi di governo  dei  comuni  provvede  alla  individuazione  delle ipotesi di destinazioni d'uso da attribuire agli immobili stessi,  in coerenza  con  quanto  previsto  dagli   strumenti   territoriali   e urbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano essere  oggetto  di riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della  Provincia  promuove  un  accordo   di   programma   ai   sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
anche ai sensi della relativa legislazione regionale  applicabile.  a tale accordo di programma possono essere applicate  le  procedure  di cui al presente articolo.
  13. Per garantire la conservazione, il  recupero  e  il  riutilizzo degli immobili non necessari in  via  temporanea  alle  finalita'  di difesa dello Stato e' consentito, previa intesa con il Comune  e  con l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello strumento della concessione di  valorizzazione  di  cui  all'articolo 3-bis (( . . .  )).  L'utilizzo  deve  avvenire  nel  rispetto  delle volumetrie esistenti, anche attraverso interventi di cui alla lettera c) ((del comma 1)) dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative  leggi  regionali  e  possono,  eventualmente,  essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione.  Oltre  alla  corresponsione della somma prevista nel  predetto  articolo  3-bis,  e'  rimessa  al Comune, per la durata della concessione stessa,  un'aliquota  del  10
per cento del canone relativo. Il concessionario, ove  richiesto,  e'
obbligato al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di concessione o di locazione. Nell'ambito degli interventi  previsti per  la  concessione  dell'immobile  possono  essere  concordati  con l'Amministrazione  comunale  l'eventuale  esecuzione  di   opere   di riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi  pubblici dei beni stessi, nonche' le modalita' per il rilascio  delle  licenze di esercizio delle attivita' previste  e  delle  eventuali  ulteriori autorizzazioni amministrative.".
  3. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,
dopo le parole "a  vocazione  agricola"  sono  inserite  le  seguenti parole "e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati,"
  ((3-bis.)) All'articolo 7, comma 2, della legge 12  novembre  2011,
n. 183, dopo le parole "terreni alienati" sono inserite  le  seguenti "ai sensi del presente articolo"
  ((3-ter.)) All'articolo 7, comma 1, della legge 12  novembre  2011,
n. 183, e' aggiunto il seguente ((periodo)): "Il prezzo  dei  terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al  presente  comma e' determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al D.P.R.  8
giugno 2001, n. 327."
  ((3-quater.)) All'articolo 7, comma  4,  della  legge  12  novembre 2011, n. 183, dopo le parole "i comuni" sono aggiunte le seguenti  ",
anche su richiesta dei soggetti interessati"
  ((3-quinquies.)) All'articolo 7, comma 4, della legge  12  novembre 2011,  n.  183,  le  parole  "aventi  destinazione   agricola"   sono sostituite ((dalle seguenti)) "a vocazione agricola e agricoli"
  4. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n.  191,
le parole "c)  stipula  i  contratti  di  locazione  ovvero  rinnova,
qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto  alla  lettera  d),
adempie i predetti contratti; d) consegna gli  immobili  locati  alle amministrazioni interessate che, per  il  loro  uso  e  custodia,  ne assumono ogni responsabilita' e onere. A  decorrere  dal  1°  gennaio 2011, e' nullo ogni contratto di locazione di immobili non  stipulato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati  dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per
la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e'  istituito un fondo unico destinato  alle  spese  per  canoni  di  locazione  di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per  la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al  fondo,  le predette  amministrazioni   comunicano   annualmente   al   Ministero dell'economia e delle  finanze  l'importo  dei  canoni  locativi.  Le risorse del fondo sono impiegate  dall'Agenzia  del  demanio  per  il pagamento dei canoni di locazione." sono sostituite dalle seguenti:
    "c) rilascia alle predette amministrazioni  il  nulla  osta  alla stipula dei contratti di locazione ovvero al  rinnovo  di  quelli  in scadenza, ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio.  E'  nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette  amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio,
fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza  del  Consiglio dei ministri e dichiarati  indispensabili  per  la  protezione  degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente  del Consiglio dei  ministri.  Le  predette  amministrazioni  adempiono  i contratti  sottoscritti,  effettuano  il  pagamento  dei  canoni   di locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere  per  l'uso  e  la custodia  degli  immobili   assunti   in   locazione.   Le   medesime amministrazioni  hanno  l'obbligo  di  comunicare   all'Agenzia   del demanio,  entro  30  giorni  dalla  data   di   stipula,   l'avvenuta sottoscrizione del contratto  di  locazione  e  di  trasmettere  alla stessa  Agenzia  copia  del  contratto  annotato  degli  estremi   di registrazione  presso  il  competente  Ufficio   dell'Agenzia   delle Entrate.".
  5.  All'articolo  12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,
n. 111,sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le  parole  "1  gennaio  2012"  sono  soppresse  e sostituite dalle seguenti "1 gennaio 2013";
    b) al comma 7, primo periodo, dopo le  parole  "limiti  stabiliti dalla  normativa  vigente,  "  sono  inserite  le  seguenti  "dandone comunicazione, limitatamente ai  nuovi  interventi,  all'Agenzia  del demanio che ne assicurera' la  copertura  finanziaria  a  valere  sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano  ricompresi nel piano generale degli interventi."
    c)  al  comma  8,  dopo  le  parole  "manutenzione  ordinaria   e straordinaria" le parole "si avvale" sono soppresse e  sono  inserite le seguenti parole "puo' dotarsi di  proprie  professionalita'  e  di strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura  massima  dello 0,5%. Per i  predetti  fini,  inoltre,  l'Agenzia  del  demanio  puo'
avvalersi".
  6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, e' abrogato e, conseguentemente, al comma  441  dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "nonche' agli alloggi di cui al comma 442" sono soppresse.
  7. ((All'articolo 1, comma 1,)) lettera a), della legge 15 dicembre 1990, n. 396, le parole "nonche' definire organicamente il  piano  di localizzazione  delle  sedi  del  Parlamento,  del   Governo,   delle amministrazioni  e  degli  uffici  pubblici   anche   attraverso   il conseguente programma di  riutilizzazione  dei  beni  pubblici"  sono soppresse.
  ((7-bis.)) Il comma 4 dell'articolo  62  della  legge  23  dicembre 2000, n. 388, e' abrogato.
  ((7-ter.)) I commi 208 e 209 dell'art. 1 della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
  ((7-quater.)) Al comma 4 dell'articolo 3 del DPR 27 aprile 2006, n.
204, e' soppressa la lettera h).
  8. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio  2010,
n. 85: sono soppresse le parole "In sede di  prima  applicazione  del presente decreto"; le parole "entrata in vigore del presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti parole: "presentazione  della  domanda di trasferimento".
  9.  Per  fronteggiare  l'eccessivo  affollamento   degli   istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale,  il  Ministero  della giustizia puo' individuare beni immobili  statali,  comunque  in  uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in  favore  di  soggetti  pubblici  e  privati,  mediante permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti  penitenziari.  Nel  caso  in  cui  gli immobili  da  destinare  a  nuovi  istituti  penitenziari  siano   da edificare i soggetti di cui al precedente periodo non  devono  essere inclusi  nella  lista   delle   Amministrazioni   Pubbliche   redatta dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196.  Le  procedure  di  valorizzazione  e  dismissione  sono effettuate dal  Ministero  della  giustizia,  sentita  l'Agenzia  del demanio, anche in  deroga  alle  norme  in  materia  di  contabilita'
generale  dello   Stato,   nel   rispetto   dei   principi   generali dell'ordinamento giuridico - contabile.
  10. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  9,  il  Ministero  della giustizia, valutate le esigenze  dell'Amministrazione  penitenziaria,
individua i comuni all'interno del cui  territorio  devono  insistere gli immobili gia' esistenti o da edificare e  da  destinare  a  nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare.
  11. Il Ministero della giustizia affida a societa'  partecipata  al 100% dal ((Ministero dell'economia e delle finanze,  in  qualita'  di centrale di committenza, ai sensi dell'articolo  33  del  codice  dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al decreto  legislativo))  12  aprile  2006,  n.  163,  il  compito   di provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove  infrastrutture  penitenziarie,  presentate dai soggetti di cui al  comma  9,  con  preferenza  per  le  proposte conformi alla disciplina urbanistico - edilizia vigente.
  12. Per l'approvazione degli interventi  volti  alla  realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e  di  eventuali  variazioni degli strumenti urbanistici, ((la centrale di committenza di cui al))
comma 11 puo' convocare una o piu' conferenze di servizi e promuovere accordi  di  programma  ai  sensi  dell'articolo   34   del   decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  con  la  partecipazione  delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.
  13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure previste  dal presente articolo sono  oggetto  di  permuta  con  immobili  statali,
comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili  di valorizzazione e/o  dismissione.  A  tal  fine,  il  Ministero  della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con  uno  o  piu'
decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo  le  seguenti procedure:
    a)  le  valorizzazioni  e/o  dismissioni  sono   effettuate   dal Ministero  della  giustizia,  che   puo'   avvalersi   del   supporto tecnico-operativo dell'Agenzia  del  Demanio,  e/o  dell'Agenzia  del Territorio e/o ((della centrale di committenza)) di cui al comma 11;
    b)  la  determinazione  del  valore  degli  immobili  oggetto  di dismissione  e'  ((effettuata  con  decreto  del))  Ministero   della giustizia,  previo  parere  di  congruita'  emesso  dall'Agenzia  del Demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo;
    c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i  beni e le attivita' culturali l'elenco degli  immobili  da  valorizzare  e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui  all'articolo  12,
comma 3 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali si pronuncia, entro il termine  perentorio  di trenta giorni dalla ricezione della  comunicazione,  in  ordine  alla verifica  dell'interesse  storico-artistico  e  individua,  in   caso positivo, le parti degli  immobili  stessi  soggette  a  tutela,  con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,
comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo  n.  42  del 2004.  Per  i  beni  riconosciuti  di  interesse   storico-artistico,
l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13  del  citato  codice.  Le  approvazioni  e  le autorizzazioni previste dal citato codice sono  rilasciate  o  negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro  il termine di 60 giorni  le  amministrazioni  competenti  non  si  siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal  citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda,  si  applicano  anche  dopo  la dismissione;
    d) gli immobili da dismettere sono individuati  con  decreto  dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed  entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;
    e)  per  l'approvazione  della  valorizzazione   degli   immobili individuati  e   delle   conseguenti   variazioni   degli   strumenti urbanistici, ((la centrale di committenza)) di cui al comma  11  puo'
convocare una o piu' conferenze di servizi e  promuovere  accordi  di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti  locali e delle altre amministrazioni interessate;
    f) i contratti di permuta  sono  approvati  dal  Ministero  della giustizia.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per   sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
    g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto  di  permuta,
esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale,  sono  versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota  pari  all'80  per
cento. La restante quota del 20 per  cento  e'  assegnata  agli  enti territoriali interessati alle valorizzazioni.
  14. Gli oneri economici  derivanti  dalle  attivita'  svolte  dalla societa' indicata nel ((comma 11)), in virtu' del  presente  articolo sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni oggetto di valorizzazione e/o dismissione.
  15. I soggetti di cui al comma 9, in  caso  di  immobili  di  nuova realizzazione,  devono  assumere  a  proprio  carico  gli  oneri   di finanziamento e di costruzione. Devono altresi' essere previste forme di penalita' a carico dei medesimi soggetti per la  realizzazione  di opere non conformi alla proposta.
  16. In considerazione della necessita' di procedere in via  urgente all'acquisizione  di  immobili  da   destinare   a   nuovi   istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai  precedenti  ((commi 12 e 13, lettera e),)) sono concluse entro  il  termine  di  quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai  medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo  di  programma  comporti  variazione  degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere  ratificata dal  consiglio  comunale  entro  quindici  giorni   dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso  si  intende  comunque ratificato.
  17. E' fatto salvo quanto disposto dagli statuti  delle  Regioni  a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano  e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente  al  trasferimento dei beni oggetto dei commi da 9 a 16.


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