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2007 - Legge finanziaria 2007

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Testo con le modifiche approvato dalla Camera
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ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento

degli studi di fattibilita' dei programmi facenti capo ai programmi

unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo

sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo

relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per

l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la

ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del

demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonche' per gli

interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata.

E' elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti

programmi unitari, la suscettivita' di valorizzazione dei beni

immobili pubblici mediante concessione d'uso o locazione, nonche'

l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo,

ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita' di

solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonche'

per le pari opportunita'.

15-ter. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli

immobili pubblici ed al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale

delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello

strumento professionale, il Ministero della difesa puo' individuare

beni immobili di proprieta' dello Stato mantenuti in uso al medesimo

Dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili di permuta con

gli enti territoriali. Le attivita' e le procedure di permuta sono

effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della

difesa, nel rispetto dei principi generali dell' ordinamento

giuridico-contabile".

263. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-bis, le parole: "L'Agenzia del demanio, di concerto

con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero

della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero della

difesa, con decreti da adottare d'intesa con l'Agenzia del

demanio"; le parole: "da inserire in programmi di dismissione per

le finalita' di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni" sono sostituite

dalle seguenti: "da consegnare all'Agenzia del demanio per essere

inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi

delle norme vigenti in materia"; e sono aggiunti, in fine, i

seguenti periodi: "Relativamente a tali programmi che interessino

Enti locali, si procede mediante accordi di programma ai sensi e

per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 34 del testo

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nell'ambito degli accordi di programma puo' essere previsto il

riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota del

maggior valore degli immobili determinato per effetto delle

valorizzazioni assentite.";

b) al comma 13-ter, le parole da: "il Ministero" fino alla fine del

comma sono sostituite dalle seguenti: "con decreti adottati ai

sensi del medesimo comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28

febbraio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a

1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro

il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per

un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare

all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007. Con le

modalita' indicate nel primo periodo e per le medesime finalita',

nell'anno 2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il

31 luglio, beni immobili per un valore pari a complessivi 2.000

milioni di euro";

c) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati.

264. Il comma 482 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.

266, e' abrogato.

265. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,

dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente: "6-quater. Sui beni

immobili non piu' strumentali alla gestione caratteristica

dell'impresa ferroviaria, di proprieta' di Ferrovie dello Stato spa o

delle societa' dalla stessa direttamente o indirettamente

controllate, che siano ubicati in aree naturali protette e in

territori sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso di alienazione

degli stessi e' riconosciuto il diritto di prelazione degli enti

locali e degli altri soggetti pubblici gestori delle aree protette. I

vincoli di destinazione urbanistica degli immobili e quelli peculiari

relativi alla loro finalita' di utilita' pubblica sono parametri di

valutazione per la stima del valore di vendita".

266. All' articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita' dalla seguente:

"a) sono ammessi in deduzione:

1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli

infortuni sul lavoro;

2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)

a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese

di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a

tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti,

delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni,

della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della

raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su

base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato

impiegato nel periodo di imposta;

3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)

a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese

di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a

tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti,

delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni,

della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della

raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro,

su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo

indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,

Sardegna e Sicilia; tale deduzione e' alternativa a quella di

cui al numero 2), e puo' essere fruita nel rispetto dei limiti

derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al

regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio

2001, e successive modificazioni;

4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)

a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese

di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a

tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti,

delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni,

della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della

raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e

previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo

indeterminato;

5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese

per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro,

nonche', per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere

da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla

ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto

personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la

realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a

condizione che l'attestazione di effettivita' degli stessi sia

rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in

mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista

iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori

commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei

consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13,

comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive

modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza

fiscale";

b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: "pari a euro 2.000" sono

inserite le seguenti: ", su base annua," e le parole da: "; la

deduzione" fino a: "di cui all'articolo 10, comma 2" sono

soppresse;

c) al comma 4-bis.2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le

deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1

sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel

corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a

tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalita' di

cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.

61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo

parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura

proporzionale; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai

dipendenti impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali e, in

caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita' istituzionali,

l'importo e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10,

comma 2";

d) al comma 4-ter, le parole: "la deduzione di cui ai commi 4-bis e

4-bis.1" sono sostituite dalle seguenti: "le deduzioni indicate

nel presente articolo";

e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

"4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella

definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE)

n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di

aiuti di Stato a favore dell' occupazione, in alternativa a quanto

previsto dal comma 4-quinquies, l'importo deducibile e',

rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle

suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei

limiti di intensita' nonche' alle condizioni previsti dal predetto

regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di

lavoratori svantaggiati.

4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni

ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non puo'

comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla

retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di

lavoro e 1' applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,

lettera a), numeri 2), 3) e 4), e' alternativa alla fruizione

delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5),

4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies".

267. Le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),

numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

come da ultimo modificato dal comma 266, spettano a decorrere dal

mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro

intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con

conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero

2).

268. La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),

numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da

ultimo modificato dal comma 266, spetta in misura ridotta alla meta'

a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l'intero ammontare a

decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio

ad anno.

269. Nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle

attivita' produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1°

febbraio 2007, puo' assumersi, come imposta del periodo precedente,

la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale

periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268. Agli stessi

effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1°

febbraio 2007, puo' assumersi, come imposta del periodo precedente,

la minore imposta che si sarebbe determinata applicando le

disposizioni del comma 266 senza tenere conto delle limitazioni

previste dai commi 267 e 268.

270. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli

accordi di cui al comma 796, lettera b), un ammontare di risorse

equivalente a quello che deriverebbe dall'incremento automatico

dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,

applicata alla base imponibile che si sarebbe determinata in assenza

delle disposizioni introdotte dai commi da 266 a 269, e' ad esse

riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli

esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di

euro per l'anno 2007, a 179 milioni di euro per l'anno 2008 e a

191,94 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, le somme di cui al periodo precedente

sono ripartite in proporzione al minor gettito dell'imposta regionale

sulle attivita' produttive di ciascuna regione.

271. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni

strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture

produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania,

Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili

alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c),

del Trattato istitutivo della Comunita' europea, a decorrere dal

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e

fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31

dicembre 2013, e' attribuito un credito d'imposta automatico secondo

le modalita' di cui ai commi da 272 a 279. E' fatta salva la diversa

decorrenza del credito d'imposta di cui al precedente periodo

eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma 279.

272. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura massima

consentita in applicazione delle intensita' di aiuto previste dalla

Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo

2007-2013 e non e' cumulabile con il sostegno de minimis ne' con

altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi

ammissibili.

273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le

acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed

attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato

patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3,

dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture

produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nelle aree

territoriali di cui al comma 271;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e

gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie

imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi

produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita'

svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese, come

definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in

tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del

complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo

d'imposta.

274. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo

complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente gli

ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime

categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva,

ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto

dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della

loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante

contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal

locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese

di manutenzione.

275. L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti

che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre

sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale

2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C

54 del 4 marzo 2006, nonche' ai settori . . . dell'industria

carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito

d'imposta a favore di imprese o attivita' che riguardano prodotti o

appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche,

ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, e'

riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali

definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa

autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

276. Il credito d'imposta e' determinato con riguardo ai nuovi

investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere

indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre

alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta

regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto

di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile

ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale

eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive

modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per

la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo

d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso.

277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione

entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro

acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato

escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati

in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello

nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a

terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa

ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno

dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato

escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti;

se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette

ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli

agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo il costo

non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede

i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione

finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano

anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta

indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente

comma e' versato entro il termine per il versamento a saldo

dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si

verificano le ipotesi ivi indicate.

278. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono

adottate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche

necessarie a garantire la corretta applicazione dei commi da 271 a

277. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi

dall'attribuzione del credito d'imposta, sono, altresi', finalizzate

alla valutazione della qualita' degli investimenti effettuati, anche

al fine di valutare l'opportunita' di effettuare un riequilibrio con

altri strumenti aventi analoga finalita'.

279. L'efficacia dei commi da 271 a 278 e' subordinata, ai sensi

dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della

Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso

al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in

corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese e' attribuito un

credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti

per attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in

conformita' alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato

in materia, secondo le modalita' dei commi da 281 a 285. La misura

del 10 per cento e' elevata al 40 per cento qualora i costi di

ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con

universita' ed enti pubblici di ricerca. (31)

281. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non

possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per

ciascun periodo d'imposta. (31)

282. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa

dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del

reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle

attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli

articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile

ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta

regionale sulle attivita' produttive dovute per il periodo d'imposta

in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale

eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive

modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la

presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo

d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso. (31)

283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il

31 marzo 2008, sono individuati gli obblighi di comunicazione a

carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle

attivita' di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalita' di

verifica ed accertamento della effettivita' delle spese sostenute e

coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma

280. (31)

284. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244

285. Entro il 31 dicembre 2007 il Ministero dell'economia e delle

finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facolta'

di bandire, nei limiti di una corretta ed equilibrata distribuzione

territoriale, una o piu' nuove gare, per un massimo di ulteriori

1.000 agenzie, alle medesime condizioni previste dai bandi di gara

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 199 del 28 agosto

2006.

286. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il 20

per cento delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui

al comma precedente e' destinato ad un Fondo finalizzato ad

interventi a favore del personale dell'amministrazione finanziaria

impegnato nel contrasto dell'evasione fiscale. Con lo stesso decreto

il medesimo Fondo e' ripartito tra le competenti unita' previsionali

di base dello stato di previsione del predetto Ministero.

287. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono

beneficiare di un credito d'imposta a titolo di spesa di produzione,

di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni

fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di

artisti emergenti.

288. Possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 287

fermo restando il rispetto dei limiti della regola de minimis di cui

al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio

2001, solo le imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale di

bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano

possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi

radiotelevisivi.

289. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e

agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e

controllo della qualita' ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991,

del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006

del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi o

costituite in forma cooperativa, e' concesso un credito d'imposta

pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini

dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative

attestazioni di conformita'. Con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, nel

rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato,

le modalita' per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma,

entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2007, 2008 e 2009.


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