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228/2012 - Legge stabilità  2013

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321. Il decreto di cui al comma 320 provvede, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo di cui al comma 319, al finanziamento in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attivita' svolte in via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra le seguenti tipologie:

a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;

b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;

c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;

d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attivita' agricole, nonche' per l'agricoltura di montagna;

e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;

f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;

g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti montani;

h) servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;

i) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;

l) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-govermnent;

m) servizi di telecomunicazioni;

n) progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative;

o) promozione del turismo, del settore primario, delle attivita' artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessita';

p) sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali;

q) incentivi finalizzati alle attivita' ed ai progetti delle seguenti istituzioni:

1) Club alpino italiano (CAI);

2) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);

3) Collegio nazionale delle guide alpine italiane;

4) Collegio nazionale dei maestri di sci.

322. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

323. Al fine di intervenire per la ricostruzione di Villa Taranto a seguito degli eventi atmosferici eccezionali avvenuti nel mese di agosto 2012, sono destinati 2 milioni di euro all'Ente Giardini Botanici Villa Taranto per l'anno 2013.

324. Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, sono emanate le disposizioni previste dai commi da 325 a 335 del presente articolo.

325. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il quarto comma e' sostituito dal seguente:

«Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo e' effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente piu' prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, puo' essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.»;

b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»;

2) al quinto comma, secondo periodo, le parole: «l'indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma»;

c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonche' i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36.»;

d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilita', assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza e' consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;

g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;

i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

n) annotazione che la stessa e' emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto puo' essere emessa una sola fattura. Nel caso di piu' fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purche' per ogni fattura sia accessibile la totalita' delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l'autenticita' dell'origine, l'integrita' del contenuto e la leggibilita' della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticita' dell'origine ed integrita' del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticita' dell'origine e l'integrita' dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

4. La fattura e' emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea e' compilata in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche' per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo' essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;

b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura e' emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;

c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita', si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

6. La fattura e' emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7 -bis comma 1, con l'annotazione «operazione non soggetta»;

b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»;

c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»;

d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine - beni usati», «regime del margine - oggetti d'arte» o «regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione»;

e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione «regime del margine - agenzie di viaggio.»;

2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»;

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".

6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtu' di un obbligo proprio recano l'annotazione «autofatturazione»;

e) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:

«Art. 21-bis. - (Fattura semplificata). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonche' la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, puo' essere emessa in modalita' semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo' essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;

f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;

h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

2. La fattura semplificata non puo' essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:

a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a).

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze puo' innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attivita' o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.»;

f) l'articolo 39, terzo comma, e' sostituito dal seguente:

«I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalita' elettronica, in conformita' alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonche' dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, puo' essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalita' di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticita' e l'integrita' delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.»;

g) all'articolo 74, settimo comma, secondo periodo, le parole «l'indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti «l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma».

326. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), dopo la parola: «oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;

b) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente:

«Art. 39. - (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.

2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 e' stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41,comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intra-comunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.»;

c) all'articolo 41, comma 3, dopo la parola: «oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;

d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «escluso il comma 4,» sono soppresse;

2) il comma 3 e' abrogato;

e) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «unitamente alla relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale»;

2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, e' emessa fattura a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o committente» sono soppresse;

4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.»;

f) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto.»;

2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.»;

3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Le fatture relative alle cessioni intra-comunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.»;

g) all'articolo 49, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali e' dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

327. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole «non imponibili o esenti» sono sostituite dalle seguenti «non imponibili, esenti o non soggette ad IVA».

328. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:

«Le fatture di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso le fatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente o prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-bis, comma 1, lettera c), dello stesso decreto, i relativi dati identificativi determinati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma.».

329. All'articolo 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo le parole: «soggetti a vigilanza doganale» sono inserite le seguenti: «e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

330. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, quinto comma, terzo periodo, le parole «di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b)»;

b) all'articolo 8, primo comma, lettera a), terzo periodo, le parole «di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)»;

c) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole: «di cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, a), c) e d)» e le parole: «consegna o spedizione dei beni» sono sostituite dalle seguenti; «effettuazione delle operazioni»;

d) all'articolo 23, terzo comma, secondo periodo, le parole: «operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,», le parole: «e la relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «ed, eventualmente, la relativa norma»;

e) all'articolo 24, primo comma, primo periodo, le parole: «operazioni non imponibili di cui all'articolo 21, sesto comma e, distintamente, all'articolo 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata»;

f) all'articolo 25, terzo comma, le parole: «operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,» e le parole: «e la relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «e, eventualmente, la relativa norma»;

g) all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, le parole: «nell'ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinto comma»;

h) all'articolo 74-ter, comma 8, le parole: «dal primo comma, secondo periodo dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo».

331. All'articolo 1, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, le parole: «dell'articolo 21, n. 1)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21, comma 2, lettere c) e d)».

332. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, le parole: «dall'articolo 21, quarto comma, secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a),».

333. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), le parole: «di cui all'articolo 21, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)»;

b) all'articolo 3, comma 3 , le parole: «nell'articolo 21, quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)».

334. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 2, lettera c)».

335. Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

336. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternita' e paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, comma 1, le parole: «e alle imprenditrici agricole a titolo principale» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonche' alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di' cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 68, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto una indennita' giornaliera pari all'80 per cento della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.»;

c) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica, altresi' alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.»;

2) al comma 2, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «previsti ai commi 1 e 1-bis».

337. Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti delle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

338. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. Agli organismi di parita' previsti dal presente decreto, nonche' da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti.»;

b) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attivita' autonoma».

339. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternita' e paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalita' di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonche' i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresi', al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalita' connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalita' di fruizione e di differimento del congedo.»;

b) al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo»;

c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attivita' lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva».

340. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili»;

b) all'articolo 8, comma 6, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:

«m-bis) mantiene e cura il sistema di segnalazione e gestione degli eventi e delle reazioni avverse gravi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7;

m-ter) controlla lo scambio di organi con gli altri Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra Stati membri, il Centro nazionale trapianti trasmette le necessarie informazioni per garantire la tracciabilita' degli organi;

m-quater): ai fini della protezione dei donatori viventi nonche' della qualita' e della sicurezza degli organi destinati al trapianto, cura la tenuta del registro dei donatori viventi in conformita' delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Qualita' e sicurezza degli organi). - 1. Le donazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie e non remunerate. Il reperimento di organi non e' effettuato a fini di lucro. E' vietata ogni mediazione riguardante la necessita' o la disponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. E' altresi' vietata ogni pubblicita' riguardante la necessita' o la disponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo.

2. Il diritto alla protezione dei dati personali e' tutelato in tutte le fasi delle attivita' di donazione e trapianto di organi, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. E' vietato qualsiasi accesso non autorizzato a dati o sistemi che renda possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi.

3. Il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo su proposta del Centro nazionale trapianti e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di' Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'allegato di cui alla direttiva 2010/53/UE, determina i criteri di qualita' e sicurezza che devono essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione.

4. Il decreto di cui al comma 3, in particolare, dispone l'adozione e l'attuazione di procedure operative per:

a) la verifica dell'identita' del donatore;

b) la verifica delle informazioni relative al consenso, conformente alle norme vigenti;

c) la verifica della caratterizzazione dell'organo e del donatore;

d) il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto degli organi;

e) la garanzia della tracciabilita' nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

f) la segnalazione, l'esame, la registrazione e la trasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie, concernenti gli eventi avversi e reazioni avverse gravi, che possono influire sulla qualita' e sulla sicurezza degli organi;

g) ogni misura idonea ad assicurare la qualita' e la sicurezza degli organi»;

d) all'articolo 22, comma 1, le parole: «da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.064 a euro 20.658»;

e) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti). - 1. Chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizzi la richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto finanziario o un vantaggio analogo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».

341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

342. Nell'ambito del sistema di farmacovigilanza di cui al titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'articolo 6, comma 2 dello stesso decreto legislativo, nomina nell'ambito della propria organizzazione, un responsabile dell'istituzione e della gestione del sistema di farmacovigilanza, persona fisica, tra soggetti adeguatamente qualificati, con documentata esperienza in tutti gli aspetti di farmacovigilanza, che risiede e svolge la propria attivita' nell'Unione europea. Sono fatti salvi gli incarichi attribuiti sulla medesima materia alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 344.

343. Il titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio deve:

a) mantenere e porre a disposizione su richiesta dell'autorita' competente, un fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza;

b) individuare e implementare idonee soluzioni organizzative e procedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale, nonche' elaborare un'apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo conto di nuovi rischi, del contenuto dei medesimi, del rapporto rischio/beneficio per ogni medicinale;

c) monitorare i risultati dei provvedimenti volti a ridurre al minimo i rischi previsti dal piano di gestione del rischio o quali condizioni dell'AIC.

344. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le procedure operative e le soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza con particolare riguardo:

a) agli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio;

b) al rispetto degli obblighi sulla registrazione o sulla comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale;

c) al rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale;.

d) agli ulteriori obblighi del titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio;

e) ai casi in cui risulti necessario adire il Comitato per i medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, e successive modificazioni;

f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la produzione, l'importazione, il controllo e l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate come materie prime nella produzione di medicinali;

g) al sistema nazionale di farmacovigilanza e al ruolo dei compiti dell'Agenzia italiana del farmaco;

h) alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC e le eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC;

i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza;

l) al sistema delle comunicazioni;

m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da parte del titolare di MC;

n) ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza del medicinale (PSUR);

o) agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari;

p) alla regolamentazione della procedura d'urgenza.

345. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 344, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni.

346. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che omette di informare l'EMA e l'AIFA di rischi nuovi o rischi che si sono modificati o modifiche del rapporto rischio-beneficio e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro centoventimila.

347. Il responsabile della farmacovigilanza di cui al comma 342, che viola gli obblighi ad esso ascritti e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro sessantamila.

348. Le disposizioni di cui ai commi 346 e 347 entrano in vigore dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 344.

349. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo lingua blu degli ovini, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:

«i-bis) "vaccini vivi attenuati": vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.»;

b) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Vaccinazione). - 1. Il Ministero della salute puo' decidere di autorizzare l'impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, purche':

a) tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione specifica del rischio effettuata dal Ministero della salute, di concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale «G. Caporale» di Teramo sentite le regioni e province autonome;

b) la Commissione europea sia informata prima che tale vaccinazione sia eseguita.

2. Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati, il Ministero della salute provvede a delimitare:

a) una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione;

b) una zona di sorveglianza che consista in una parte del territorio profonda almeno 50 chilometri oltre i limiti della zona di protezione.»;

c) all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo la parola: «vaccinazione» sono inserite le seguenti: «con vaccini vivi attenuati.»;

d) all'articolo 10, comma 1, lettera b), le parole «se non preventivamente concordate con la Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «che impieghi vaccini vivi attenuati».

350. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 349 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attivita' previste dalle disposizioni di cui al comma 349 ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

351. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale richiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 19951997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia di cui alla decisione n. 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, gli elementi; corredati della idonea documentazione, necessari per l'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento alla idoneita' dell'agevolazione concessa, in ciascun caso individuale, a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari.

352. Le imprese di cui al comma 351 forniscono le informazioni e la documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

353. Nel caso in cui le imprese rifiutino od omettano, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti di cui ai commi 351 e 352 entro il termine di trenta giorni l'idoneita' dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari e' presunta e, conseguentemente, l'INPS provvede al recupero integrale dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato.

354. Qualora dall'attivita' istruttoria di cui ai commi 351, 352 e 353, anche a seguito del parere acquisito dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sia emersa o sia presunta l'idoneita' dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari, l'Istituto nazionale della previdenza sociale notifica alle imprese provvedimento motivato contenente l'avviso di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante l'intimazione di pagamento delle somme corrispondenti agli importi non versati per effetto del regime agevolativo di cui al comma 351, nonche' degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/ 2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati dalla data in cui si e' fruito dell'agevolazione e sino alla data del recupero effettivo.

355. I titoli amministrativi afferenti il recupero degli aiuti di cui al comma 351 emessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli. Gli importi versati in esecuzione di tali titoli possono essere ritenuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e imputati ai pagamenti dovuti per effetto dei provvedimenti di cui al comma 354.

356. I processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di cui al comma 351 si estinguono di diritto. L'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

357. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23-sexies:

1) al comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2013»;

2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. Il Ministero, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4, sottoscrive, oltre i limiti indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria.»;

b) all'articolo 23-septies:

1) al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-novies, comma 1.»;

2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies.»;

3) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:

«2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero e' altresi' subordinata all'assunzione da parte dell'Emittente, delle deliberazioni in ordine all'aumento di capitale a servizio dell'eventuale conversione in azioni ordinarie dei Nuovi Strumenti Finanziari prevista dall'articolo 23-decies, comma 1, nonche' al servizio dell'assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente in conformita' a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4. La deliberazione si considera assunta anche mediante conferimento per cinque anni agli amministratori della facolta' prevista dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile.»;

c) all'articolo 23-octies:

1) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino all'approvazione del Piano da parte della Commissione europea, l'Emittente non puo' deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.»;

2) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il precedente periodo non trova applicazione, nei limiti in cui cio' risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facolta' dell'Emittente di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva perdita della remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero ai casi in cui tale facolta' non possa essere esercitata in ragione dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato pagamento della remunerazione determina un inadempimento al contratto.»;

d) all'articolo 23-novies:

1) al comma 1, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

2) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) la computabilita' dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio di vigilanza;»;

3) al comma 3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel termine di cui al comma 2 la Banca d'Italia rilascia altresi' l'autorizzazione al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;

e) all'articolo 23-decies:

1) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione e' effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformita' ai criteri previsti in relazione alla determinazione del rapporto di conversione dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non e' richiesto il parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie.»;

3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, sono composti mediante assegnazione al Ministero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione e' effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, tenendo conto del valore di mercato delle azioni, in conformita' ai criteri previsti in relazione al pagamento degli interessi dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non e' richiesto il parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui cio' risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in relazione agli esercizi finanziari 2012 e 2013 gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, possono essere corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi Strumenti Finanziari di nuova emissione.»;

f) all'articolo 23-undecies:

1) al comma 2, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni» e le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni»;

2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e' effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.»

358. In considerazione della situazione di grave criticita' nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 e successive modificazioni, al fine di non determinare soluzioni di continuita' nelle azioni in corso per il superamento di tale criticita' con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene nominato un commissario che provveda in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria.

359. Il commissario, per l'attuazione dei necessari interventi, e' autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, ed agli articoli 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2011, salvo diversa previsione da parte del presente comma e dei commi 360 e 361 , se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di nomina di cui al comma 358. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.

360. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 359, il Commissario provvede all'espletamento dei seguenti compiti in ambito regionale:

a) autorizzazione alla realizzazione e gestione delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonche' di impianti per il trattamento di rifiuto urbano indifferenziato e differenziato, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore;

b) supporto alla Regione Lazio nelle iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria;

c) adozione, a fronte dell'accertata inerzia dei soggetti preposti alla gestione, manutenzione, od implementazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei comuni di Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato della Citta' del Vaticano, previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a giorni trenta, dei necessari provvedimenti di natura sostitutiva in danno dei soggetti inadempienti.

361. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 359 e 360 sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalita' da stabilirsi con il decreto di cui al comma 358.

362. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216, recante: «Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea» non convertite in legge.

363. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 21, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:

«g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10,3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00».

364. Al fine di salvaguardare la quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi e garantire cosi' il rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE ed evitare le relative sanzioni, all'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base di criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 7-quater, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012, diversi da quelli di cui al comma 7-ter, possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anziche' quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile determinato, come indicato al successivo comma 7-quater, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilita' massima attesa dell'impianto, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.

7-ter. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base di criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 7-quater, i titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono ottenere, di anno in anno, su richiesta del produttore, un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la contestuale determinazione, come indicato al successivo comma 7-quater, di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilita' massima attesa di ogni impianto, della tariffa di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7-quater. 11 Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al comma 7-bis e del tetto unico dell'incentivo di cui al comma 7-ter. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalita' di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dai precedenti commi 7-bis e 7-ter».

365. Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, agli esercenti attivita' agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche' ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonche' il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:

a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto all'anno 2011;

b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attivita' conseguente al sisma (CIGO-CIGS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;

d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.

366. A fronte del danno economico diretto subito di cui al comma 365, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 15 novembre 2013, i soggetti di cui al comma 365, possono accedere al finanziamento di cui al comma 367, entro le date stabilite ai sensi del comma 373.

367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366 i soggetti di cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione di cui al predetto articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti dell'importo di cui al predetto articolo 11, comma 7, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

368. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 365 presentano:

a) ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualita' di Commissari delegati, anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia di Finanza, nonche' ai soggetti finanziatori una perizia asseverata che attesta l'entita' della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonche' la ricorrenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 365, lettere a), b), c) e d) nonche' la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici e' stato tale da determinare la crisi di liquidita' che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 366;

b) ai soli soggetti finanziatori:

1) copia del modello di cui al comma 371, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate;

2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 366.

369. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonche' i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

370. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche' le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta e' utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero puo' essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e' restituita dai soggetti di cui al comma 365 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

371. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate e' approvato il modello indicato al comma 368, lettera b), n. 1), idoneo altresi' ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonche' sono stabiliti i tempi e le modalita' della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalita' e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori,dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 369.

372. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 371, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 entro il 31 ottobre 2013. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui ai commi da 365 a 372 del presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008; ai medesimi fini, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine, istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attivita' economica per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma. L'aiuto e' concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.

374. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti».

375. All'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti «i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012»;

b) dopo le parole «Ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014» sono aggiunte le seguenti: «da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione».

376. Nel comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ognialtro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione».


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