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31/2008 - Milleproroghe 2007

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4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilita', anche integrative, il cui termine di presentazione e' fissato al ((31 dicembre 2013)), il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal ((1° gennaio 2014)).

4-septies. Nei confronti della societa' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera gg-septies)) l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 36.

Successivamente il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma 5-bis) che "L'abrogazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2".

Art. 36-bis

((Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa))


(( 1. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre

2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008" e le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento".

2. Al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.

296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite

dalle seguenti: "30 giugno 2008";

b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I contribuenti

hanno la facolta' di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo".))

Art. 37.

Abolizione tassa sui contratti di borsa


1. La tassa sui contratti di borsa e' soppressa.

2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.

Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda.";

b) nell'articolo 9, comma 1, le parole "; scritture private anche

unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente" sono soppresse.

3. Alla Tabella dell'allegato B al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole: "titoli

obbligazionari emessi" ; sono inserite le seguenti: "o garantiti";

b) nell'articolo 7, secondo comma, le parole: "o la negoziazione"

sono sostituite dalle seguenti: ", la negoziazione o la compravendita";

c) nell'articolo 15, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe.".

4. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto

legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni modificative e integrative, nonche' l'articolo 34, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati.

(( 4-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del

presente articolo, determinate in 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis. ))

Art. 37-bis

((Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244))


((1. Al comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.

244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente

all'anno 2008, la dichiarazione prevista dal comma 3-bis

dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive

modificazioni, e' trasmessa entro il 31 maggio 2008".

2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 539, dopo le parole: "lavoratrici donne rientranti

nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2,

lettera f)," sono inserite le seguenti: "punto XI," ed e' aggiunto,

in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta e' concesso nel

rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato

regolamento (CE) n. 2204/2002";

b) il comma 548 e' abrogato.))

Art. 37-ter

((Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 471))


((1. All'articolo 12, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la parola: "terza" e'

sostituita dalla seguente: "quarta".))

Art. 38.

Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale


1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si

applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas

naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4

del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

((1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma

1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008 e a 12 milioni di euro

per l'anno 2010, si provvede:

a) per l'anno 2008, quanto a 20 milioni di euro con le maggiori

entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis, e, quanto a 40

milioni di euro, mediante utilizzo della riduzione

dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per la

competitivita' e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disposta dall'articolo 29,

comma 11, del presente decreto;

b) per l'anno 2010, quanto a 12 milioni di euro, con le

maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre

2008, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti

le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto

impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni

ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2,

della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

1-quater. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma

1-ter si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti

dall'articolo 38-bis.))

Art. 38-bis

((Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle

concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244))


((1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 15 settembre

1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12

novembre 1990, n. 331, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

", nonche' per gli atti di accertamento e di irrogazione di

sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni

governative".

2. Al primo periodo del comma 37 dell'articolo 1 della legge 24

dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "utilizza" e' sostituita dalla seguente:

"possiede";

b) le parole: "primo periodo," sono soppresse.))

Art. 39.

Proroghe in materia radiotelevisiva


1. Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica

italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione

in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre

2008, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della

Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare,

nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza

del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei

servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI -

Radiotelevisione Italiana S.p.A.

2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo

1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa

vigente e' prorogato ((fino all'annualita' 2009)).

2-bis. Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del

testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31

luglio 2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi

introdotti dall'articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre

2007, n. 244, per l'anno 2008 e' prorogato di sei mesi.

2-ter. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto

legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo periodo e'

sostituito dal seguente: "Ai fini della verifica annuale

dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 44 svolta

sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti

obbligati, l'Autorita' stabilisce con proprio regolamento i criteri

per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per

singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilita'

editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti

televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view,

indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in

ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato

utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da

pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e

convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze

pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per

cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto

dell'effettiva disponibilita' delle opere in questione sul

mercato".

2-quater. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo

periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio

2005, n. 177, introdotto dal comma 2-ter del presente articolo, e'

adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto.

2-quinquies. All'articolo 44, comma 3, terzo e sesto periodo, del

testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e

successive modificazioni, le parole: "negli ultimi cinque anni"

sono soppresse.

Art. 40

Proroga di disposizioni in materia di

dissesto finanziario degli enti locali


1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei

pagamenti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1°

ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

novembre 2007, n. 222, e' rinviato al 31 dicembre 2008.

2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle

transazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge l°

ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

novembre 2007, n. 222, e' rinviato al 31 dicembre 2008.

3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito

dall'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.

222, per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute

entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150

milioni di euro.

3-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.

222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per le

medesime finalita' di cui al periodo precedente e per i soli enti

che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31

dicembre 2002, e' trasferita una somma pari a 5 milioni di euro per

l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008";

2) al secondo periodo, le parole: "Detta somma sara'

ripartita" sono sostituite dalle seguenti: "Dette somme saranno

ripartite";

(( b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N. 93,

CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126 ));

c) al comma 3, le parole: "la somma di cui al comma 1 rientra"

sono sostituite dalle seguenti: "le somme di cui al comma 1

rientrano".

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari

a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si

sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo

268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' disposta

l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui

all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.

159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,

n. 222. Le somme sono assegnate all'organo straordinario di

liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla

differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da

apposita certificazione sottoscritta dall'OSL, dal sindaco e dal

responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero

dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo

il comma 32 e' inserito il seguente: "32-bis. Le regioni a statuto

speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire

le finalita' di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata

attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente

comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo

ordinario prevista dal comma 31 si applica anche agli enti locali

delle regioni a statuto speciale".

Art. 40-bis

((Proroga di termini in materia di patto di stabilita))


((1. All'articolo 1, commi 667 e 686, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il

patto relativo all'anno 2007 la certificazione e' prodotta entro il

termine perentorio del 31 maggio 2008".

2. Tutti i termini previsti all'articolo 1, commi 669, 670, 691 e

692, sono prorogati di due mesi con riferimento al mancato rispetto

del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2007.))

Art. 41.

(( Modifica all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248))


1. ((Alla lettera b) del comma 26-quater dell'articolo 35)) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004" sono sostituite dalle seguenti: "prima della data del 1° gennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti gia' soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".

Art. 41-bis

((Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre

2007, n. 244))


(( 1. Fino al 1° gennaio 2009 non si applica il comma 263

dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.))

Art. 42.

Modalita' di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e

dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244


(( 1. Dopo il comma 39 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre

2007, n. 244, e' inserito il seguente: "39-bis. Le disposizioni di

cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca

centrale europea".))

2. All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n.

244, dopo le parole: "sulla spesa," sono inserite le seguenti: "nel

rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,".

((2-bis. Al comma 132 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre

2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Nel limite massimo di 500.000 euro annui" sono

soppresse;

b) l'ultimo periodo e' soppresso.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari

a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo

speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

della solidarieta' sociale. ))

Art. 42-bis

((Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre

2007, n. 244))


(( 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))

Art. 43.

Accantonamenti


1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai

sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere

utilizzate nell'esercizio successivo.

((1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera a), primo periodo,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le

parole: ", preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo

stesso ospedale dallo Stato".))

Art. 44.

Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche ((e disposizioni concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato))


1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle

sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

(( 1-bis. Al fine di consentire la stima dell'impatto

sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unita' tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalita' e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

Art. 44-bis

((Misure in tema di disponibilita' finanziaria per il funzionamento e l'attivita' istituzionale del comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori))


(( 1. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) nell'elenco n. 1 allegato, al numero 16 Ministero

dei trasporti, le parole: "legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63" sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 40, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: "e la contabilita' speciale intestata al comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per le spese di funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali".))

Capo III
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 45.

Cinque per mille in favore di associazioni sportive

dilettantistiche ((nonche' di fondazioni nazionali di carattere culturale))

(( 1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.

244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: ", nonche' delle fondazioni nazionali di carattere

culturale";

b) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) sostegno alle associazioni sportive

dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di

legge".

1-bis. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: ", nonche' delle fondazioni nazionali di carattere

culturale".

1-ter. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3,

comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui

all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e

successive modificazioni, sono incrementate di 5 milioni di euro

rispettivamente per le finalita' di cui al comma 1 e al comma

1-bis. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008,

relativamente alla finalita' di cui al comma 1-bis, e a 5 milioni

di euro per l'anno 2009, relativamente alla finalita' di cui al

comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,

nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di

euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009,

l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta'

sociale.))

Art. 46.

Disposizioni in favore di inabili(( e proroga di termini per tariffe sociali))


1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma

1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. L'attivita' svolta con finalita' terapeutica dai figli

riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ((con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata)) non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.

1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori

di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non puo' essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.

1-quater. La finalita' terapeutica dell'attivita' svolta ai sensi

del comma 1-bis e' accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.

((1-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del presente

articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 si provvede quanto a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale e, quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1-sexies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative".

1-bis. Il termine per l'emanazione del decreto interministeriale di

cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' differito al 30 giugno 2008. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarieta' sociale e delle politiche per la famiglia, le disposizioni di cui al citato comma 375 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 si applicano anche al settore del gas naturale.))

Art. 46-bis

((Modifica all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre

2006, n. 296))


((1. All'articolo 1, comma 1250, secondo periodo, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "adottate da enti locali e imprese" sono sostituite dalle seguenti: "adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni".))

Art. 47.

Modifiche all'art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244


1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.

244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole:

"((a decorrere dal 1° agosto 2008 )) e, conseguentemente, sono

corrisposti i soli contributi per i quali, ((entro il 31 luglio 2008)), siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilita' di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico".

2. Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della legge

24 dicembre 2007, n. 244, e' soppresso.

3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di

euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008- 2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 47-bis

((Sospensione di termini per l'adempimento di obblighi contributivi e fiscali da parte di enti non commerciali))


(( 1. E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine

gia' prorogato al 31 dicembre 2008 dal primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo comma 8-quinquies e' incrementato per l'anno 2008 di 700.000 euro ed e' autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere, pari a 700.000 euro per l'anno 2008 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

Art. 47-ter

Modifica all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n.

244


1. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5

dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate per l'anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Conseguentemente il secondo periodo del medesimo comma 5 e' soppresso. ((10))

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AGGIORNAMENTO (10)

La Corte costituzionale, con sentenza 9-13 marzo 2009, n. 74 (in

G.U. 1a s.s. 18/3/2009, n. 11) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, primo periodo, del presente articolo 47-ter.

Art. 47-quater

((Durata in carica dei membri delle autorita' indipendenti))


((1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle

autorita' indipendenti, la durata in carica del presidente e dei membri della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 153, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' equiparata a quella del presidente e dei membri delle autorita' istituite con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data del decreto di nomina. Gli incarichi di cui al precedente periodo non sono rinnovabili.))

Art. 47-quinquies

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N. 93,

CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126 ))

Art. 48.

((Riassegnazione di risorse))


1. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

le parole: "sono riassegnate" sono sostituite dalle seguenti:

"possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo".

((1-bis. Le entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle disponibilita' del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148 sul capitolo di bilancio numero 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da

emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono quantificate le somme da rendere indisponibili sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ai fini della loro destinazione, per l'anno 2008, alle voci di spesa confluite, ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei capitoli di bilancio denominati "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche sono consentite anche la riallocazione, tramite giro fondi, tra le contabilita' speciali intestate agli uffici scolastici provinciali e l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia.

1-quater. All'articolo 2, comma 554, lettera d), primo periodo,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' programmi di sviluppo regionale riferiti alle medesime regioni".))

Art. 49.


Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi

e Banche internazionali


1. Le disposizioni relative alla legge 27 dicembre 2007, n. 246,

concernente "Partecipazione italiana alla ricostituzione delle

risorse di Fondi e Banche internazionali", entrano in vigore alla

data di pubblicazione della legge medesima.

Art. 49-bis

((Celebrazioni del sessantesimo anniversario della Dichiarazione

universale dei diritti dell'uomo))


((1. La promozione e il coordinamento delle iniziative e delle

manifestazioni per la celebrazione della ricorrenza, nell'anno

2008, del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale

dei diritti dell'uomo, nel quadro delle attivita' patrocinate

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, sono affidati a un

comitato da istituire nel medesimo anno, con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri, presso il Ministero degli affari

esteri.

2. Ai componenti del comitato di cui al comma 1 non e'

corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,

pari a 1 milione di euro per l'anno 2008, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di

parte corrente dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

degli affari esteri.))

Art. 49-ter

((Equiparazione della Croce Rossa Italiana alle organizzazioni di

Volontariato))


(( 1. Ai fini dell'iscrizione nei registri regionali delle

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.

266, al registro delle associazioni e degli enti che svolgono

attivita' a favore degli immigrati istituito ai sensi dell'articolo

52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, nel

registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui

alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' per l'accesso alle

convenzioni per le attivita' di promozione e donazione del sangue

di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, la Croce Rossa Italiana,

limitatamente ai servizi in essere alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto svolti in

convenzione dai comitati provinciali e locali della Croce Rossa

medesima e per il tempo necessario al completamento delle procedure

di stabilizzazione del personale precario gia' previste

dall'articolo 2, commi 366 e 367, della legge 24 dicembre 2007, n.

244, e' equiparata alle organizzazioni di volontariato.))

Art. 50

Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali


1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono

sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2006, 2007,

2008 e 2009";

b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi

di cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o

piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi

dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,

n. 468, e successive modificazioni.".

2. All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni

2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della

dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 dicembre 2004, n. 307.

3. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il

riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,

della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' della pensione sociale

di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non

rilevano gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge

18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo

1955, n. 96.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere

dal 15 settembre 2007.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati

in 1.750.000 euro per l'anno 2007, in 5.000.000 di euro per l'anno

2008 ed in 4.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

a) per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009,

nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente

"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando parte

dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009,

nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente

"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 utilizzando quanto a

2,4 milioni di euro la proiezione di parte dell'accantonamento

relativo al Ministero della giustizia e quanto ai restanti 2,6

milioni di euro utilizzando, per l'importo di euro 867.000

ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al

Ministero della solidarieta' sociale e al Ministero della salute e,

per l'importo di euro 866.000, la proiezione di parte

dell'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della

ricerca;

c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009,

nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente

"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando, per

l'importo di euro 903.000 e di euro 1.215.000, la proiezione di

parte degli accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero

per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'universita'

e della ricerca e, per l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la

proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero

degli affari esteri e al Ministero della solidarieta' sociale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al

monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini

dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo

11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo

7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468,

prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle

misure di cui al primo periodo del presente comma sono

tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite

relazioni illustrative.

((7-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri procede alle

operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 21 del campo di

prigionia di Auschwitz. A tal fine e' autorizzata la spesa di

900.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede

mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per

interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.

307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio. ))

Art. 51.


Trattamento di fine rapporto


1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, concernenti il "Fondo per l'erogazione ai

lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine

rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", destinate al

finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima

legge((, nonche' quelle decorrenti dall'anno 2010 )), sono versate

dall'I.N.P.S. all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del

bilancio dello Stato.

Art. 51-bis

((Rimborsi di spese elettorali))


(( 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo,

della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della

richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali

svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica e' differito al trentesimo

giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto.

2. Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a

seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono

corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla

data di scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1.

L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste

dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e

successive modificazioni.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito

delle risorse finanziarie gia' previste a legislazione vigente e

comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))

Art. 51-ter

((Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al

riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ))


(( 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio

2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre

2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2

milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di

parte corrente dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero.))

Art. 51-quater

(( Disposizioni in materia di incentivi per il programma nazionale

di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio))


((1. L'incentivo concesso in attuazione delle finalita' di cui alla

lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' corrisposto con le modalita' di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 6 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006, fatto salvo l'accertamento tramite istruttoria tecnica del rispetto della garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa, di cui all'articolo 2740 del codice civile.))

Art. 52.


Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'

inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2007


NAPOLITANO


Prodi, Presidente del Consiglio

dei Ministri


Chiti, Ministro per i rapporti

con il Parlamento e le riforme

istituzionali


Padoa Schioppa, Ministro

dell'economia e delle finanze


Visto, il Guardasigilli: Mastella


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