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151/2001 - Testo unico sulla maternità e sulla paternità

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Capo XIII
Sostegno alla maternita' e alla paternita'

Art. 74.

Assegno di maternita' di base (legge 23 dicembre 1998,

n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6;

legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12;

legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)



1. Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennita' di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, e' concesso un assegno di maternita' pari a complessive L. 2.500.000.

2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'.

3. L'assegno e' concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

4. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche' l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.

5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

6. Qualora il trattamento della maternita' corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

7. L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita' concessiva in capo ai comuni, e' erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.

9. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, puo' essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.

11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternita' relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternita' relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. ((32))

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AGGIORNAMENTO (32)

Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha disposto (con l'art. 13, commi 3 e 4) che

" L'assegno di maternita' di base, di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, e' concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. Gli importi degli assegni e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.".

Art. 75.

Assegno di maternita' per lavori atipici e discontinui

(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14;

legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)


1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in

possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', e' corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non beneficiano dell'indennita' di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una

qualsiasi forma di tutela previdenziale o economica della maternita' e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;

b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del

diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti e' altresi' definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;

c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro

durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.

2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamenti

economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'.

3. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso ed erogato dall'INPS, a

domanda dell'interessata, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

4. L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1 gennaio di ogni anno,

sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

5. Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei

quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, puo' essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.

6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale,

di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Capo XIV
Vigilanza

Art. 76.

Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4)


1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo

unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale.

2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli

di cui al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice e' assicurata per il trattamento di maternita' hanno facolta' di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.

3. I medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno

facolta' di controllo.

4. Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione del presente

testo unico sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.

Art. 77.

Vigilanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30, comma 1, e 31, comma 4)


1. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni

amministrative previste dal presente testo unico e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI,

XII e XIII, e' demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.

3. La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario

spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.

Capo XV
Disposizioni in materia di oneri contributivi

Art. 78.

Riduzione degli oneri di maternita' (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)


1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti

intervenuti successivamente al 1 luglio 2000 per i quali e' riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, e' posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri contributivi per maternita', a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali.

2. Gli oneri contributivi per maternita', a carico dei datori di

lavoro del settore dei pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento.

3. L'importo della quota di cui al comma 1 e' rivalutato al 1

gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

Art. 79.

Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)


1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui

al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, e' dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:

a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore

dell'industria, ((del credito, dell'assicurazione,)) dell'artigianato, marittimi, spettacolo; ((12))

b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del

terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;

c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore ((dei))

servizi tributari appaltati; ((12))

d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per

cento per gli impiegati agricoli. Il contributo e' calcolato, per gli operai a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, per gli operai agricoli a tempo determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146; e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a riferimento i salari medi convenzionali di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e

lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.

2. Per gli apprendisti e' dovuto un contributo di lire 32

settimanali.

3. Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza

per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e' dovuto un contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.

4. In relazione al versamento dei contributi di cui al presente

articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le disposizioni relative ai contributi obbligatori.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente articolo puo' essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.

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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla

L. 3 agosto 2007, n. 127, ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 5) che le suddette modifiche hanno effetto dal 1° luglio 2007.

Art. 80.

Oneri derivanti dall'assegno di maternita' di base

(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis)


1. Per il finanziamento dell'assegno di maternita' di cui

all'articolo 74 e' istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

2. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le

relative somme, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

Art. 81.

Oneri derivanti dall'assegno di maternita' per lavori atipici e discontinui

(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)


1. L'assegno di cui all'articolo 75 e' posto a carico dello Stato.

Art. 82.

Oneri derivanti dal trattamento di maternita' delle lavoratrici autonome (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7 e 8; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)


1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XI, si provvede con un contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita' commerciali.

((1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica, altresi' alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.))

2. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi ((previsti ai commi 1 e 1-bis)), in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennita'.

Art. 83

Oneri derivanti dal trattamento di maternita' delle libere professioniste

(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5;

legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)


1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo

XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo e' annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

((2. A seguito della riduzione degli oneri di maternita' di cui

all'articolo 78, per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternita' avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sul relativo ente.

3. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 2, gli

enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.))

Art. 84.

Oneri derivanti dal trattamento di maternita' delle collaboratrici coordinate e continuative

(legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)


1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme

obbligatorie, il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi anche della tutela relativa alla maternita'.

Capo XVI
Disposizioni finali

Art. 85

Disposizioni in vigore


1. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni legislative, fatte salve le disapplicazioni disposte dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) l'articolo 157-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103;

c) l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

d) l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304;

e) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;

f) l'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

g) l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

h) il comma 2 dell'articolo 54 della legge 1 aprile 1981, n. 121;

i) l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155;

j) l'articolo 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331; k) l'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;

l) l'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162;

m) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 80));

n) il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58;

o) il comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

p) il comma 2 dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;

q) il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

r) il comma 2, seconda parte, dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;

s) il comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335;

t) gli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;

u) l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62;

v) il comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1991, n. 449;

w) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52;

x) il comma 1 dell'articolo 25 e il comma 3 dell'articolo 34 e il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

y) la lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;

z) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 80));

aa) la lettera e) del comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;

bb) l'articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302;

cc) il comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

dd) i commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53, limitatamente alla previsione del termine di sei mesi ivi previsto:

ee) il comma 2 dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;

ff) gli articoli 5 e 18, il comma 3 dell'articolo 25, il comma 3 dell'articolo 32, il comma 6 dell'articolo 41 e il comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

gg) il comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni regolamentari:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21;

c) il comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

d) il comma 2, dell'articolo 20-quinquies e il comma 2 dell'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

e) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 giugno 1982;

f) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 maggio 1991;

g) l'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della sua abrogazione cosi' come prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;

((h) il decreto del Ministro della sanita' 10 settembre 1998;))

i) il comma 4 dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;

j) il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142;

k) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002;

l) il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' 10 settembre 1998;

m) gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 febbraio 1999;

n) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica 30 aprile 1999, n. 224;

o) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1999;

p) il comma 6 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

q) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 dicembre 1999, n. 553;

r) il decreto del Ministro della sanita' 24 aprile 2000;

r-bis) il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e successive modificazioni.

Art. 86

Disposizioni abrogate

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2;

legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9; legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)


1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;

b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono

abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:

a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;

b) il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell'articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9

dicembre 1977, n. 903;

c) la lettera n) del comma 3 dell'articolo 31 e l'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonche' le parole "e gli

articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano

anche agli affidatari di cui al comma precedente" del secondo

comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

d) il comma 4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;

f) l'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, cosi' come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n.

271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n.

433;

g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;

h) l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;

i) il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

j) i commi 1 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

k) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,

n. 236;

l) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;

m) l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

n) l'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;

o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;

p) il comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;

q) l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi' come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n.

144;

r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

s) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;

t) il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 e l'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto

previsto dalla lettera dd) dell'articolo 85 del presente testo

unico, ((e l'articolo 14)) della legge 8 marzo 2000, n. 53;

u) i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono

abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:

a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.

((3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8

marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico.))

Art. 87.

Disposizioni regolamentari di attuazione


1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di

attuazione del presente testo unico, emanate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, salvo quanto stabilito dall'articolo 86 del presente testo unico.

2. Le disposizioni del citato decreto del Presidente della

Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, che fanno riferimento alla disciplina della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.

Art. 88.

Entrata in vigore


1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Turco, Ministro per la solidarieta'

sociale

Salvi, Ministro del lavoro e della

previdenza sociale

Veronesi, Ministro della sanita'

Bellillo, Ministro per le pari

opportunita'

Bassanini, Ministro per la funzione

pubblica

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Allegato A

(Articolo 5 del decreto del Presidente della

Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)


ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI

E INSALUBRI DI CUI ALL'Art. 7


Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;

B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonche' alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

G) i lavori che comportano una stazione in piedi per piu' di meta' dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Allegato B

(Decreto legislativo 25 novembre 1996,

n. 645, allegato 2)


ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI

E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 7


A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici:

toxoplasma;

virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato C

(Decreto legislativo 25 novembre 1996,

n. 645, allegato 1)


ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI

E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 11


A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorche' vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;

b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;

c) rumore;

d) radiazioni ionizzanti;

e) radiazioni non ionizzanti;

f) sollecitazioni termiche;

g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attivita' svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

((2. Agenti biologici

Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonche' dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino nell'Allegato B della presente legge.))

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino ancora nell'allegato II:

((a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o piu' delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o piu' delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreche' non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge:

- mutagenicita' sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),

- cancerogenicita', categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),

- tossicita' per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

- tossicita' specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371) ));

((b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;))

c) mercurio e suoi derivati;

d) medicamenti antimitotici;

e) monossido di carbonio;

f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

((B. Processi

Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.))

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato D


((Elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie

di previdenza in favore dei liberi professionisti))

((1. Cassa nazionale del notariato.

2. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.

3. Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.

4. Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.

5. Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici.

6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.

7. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.

9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

10. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro.

11. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi.

12. Ente di previdenza dei periti industriali.

13. Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi.

14. Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia.

15. Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale.

16. Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola", limitatamente alla gestione separata per i giornalisti professionisti.

17. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici.))


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