APRI QUESTO DOCUMENTO IN UN'UNICA PAGINA

201/2011 - Decreto Legge Salva Italia 2012

« Pagina Precedente(Raccolta normativa)   Pagina Successiva »

                             Art. 14-bis
 
      (( (Disposizioni in materia di riscossione dei comuni) ))
 
 ((1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera gg-quater):
     1) all'alinea, le parole: "i comuni  effettuano  la  riscossione spontanea delle loro entrate  tributarie  e  patrimoniali.  I  comuni effettuano altresi' la riscossione coattiva delle  predette  entrate"
sono sostituite dalle seguenti: "i comuni effettuano  la  riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie";
     2) al numero 1), le parole:  ",  esclusivamente  se  gli  stessi procedono in gestione diretta ovvero  mediante  societa'  a  capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera  b),
numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446"  sono soppresse;
     3) il numero 2) e' abrogato;
   b)  alla  lettera  gg-sexies),  le  parole:  "numero   1),"   sono soppresse)).

                               Art. 15
 
                  Disposizioni in materia di accise
 
 1. A decorrere ((dal giorno successivo alla  data))  di  entrata  in vigore del presente decreto, le seguenti aliquote di  accisa  di  cui all'Allegato  I  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono fissate nelle misure sottoindicate:
     a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;
     b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
     c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77
per mille chilogrammi;
     d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo.
 2. A decorrere dal 1°  gennaio  2013,  l'aliquota  di  accisa  sulla benzina e sulla benzina con piombo nonche' l'aliquota di  accisa  sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo  unico richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70
per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.
 3. Agli aumenti di accisa  sulle  benzine,  disposti  dai  commi  1,
lettera a), e 2, non si applica  l'articolo  1,  comma  154,  secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1, lettera  b),
e 2, e' rimborsato, con le modalita' previste dall'articolo 6,  comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio  2007,
n. 26, nei confronti dei soggetti di cui  all'articolo  5,  comma  1,
limitatamente agli esercenti le  attivita'  di  trasporto  merci  con veicoli  di  massa  massima  complessiva  pari  o  superiore  a   7,5
tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre  2001,  n.  452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

                               Art. 16
 
Disposizioni per la tassazione di  auto  di  lusso,  imbarcazioni  ed
                                aerei
 
  1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "A  partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica  di cui al primo periodo e' fissata in euro  20  per  ogni  chilowatt  di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.".
((2. Dal 1º maggio di ogni anno le unita' da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:
    a) euro 800 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
    b) euro 1.160 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
    c) euro 1. 740 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17
metri;
    d) euro 2.600 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a  20
metri;
    e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da 20,01 a  24
metri;
    f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a  34
metri;
    g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44
metri;
    h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54
metri;
    i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64
metri;
    l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza  superiore  a 64 metri)).
  3. La tassa e' ridotta alla  meta'  per  le  unita'  con  scafo  di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai  proprietari residenti, come propri ordinari  mezzi  di  locomozione,  nei  comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per  le unita' di cui al comma 2  a  vela  con  motore  ausiliario  ((il  cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore  espresso  in  Kw
non sia inferiore a 0.5)).
  4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o in uso  allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio,
ai  battelli  di  servizio,  purche'  questi  rechino   l'indicazione dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti ((. . .)).
  5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unita'  da  diporto possedute ed utilizzate  da  enti  ed  associazioni  di  volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
  5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le unita' nuove con targa di prova,  nella  disponibilita'  a  qualsiasi  titolo  del cantiere costruttore, manutentore  o  del  distributore,  ovvero  per
quelle usate  ritirate  dai  medesimi  cantieri  o  distributori  con mandato di vendita e in  attesa  del  perfezionamento  dell'atto  ((,
ovvero per le unita' che siano rinvenienti da contratti di  locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unita'
di  cui  ai  commi  2  e  3   per   il   primo   anno   dalla   prima immatricolazione)).
  6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza e' misurata secondo le  norme  armonizzate  EN/ISO/DIS
8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
  7. Sono tenuti al pagamento  della  tassa  di  cui  al  comma  2  i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di  riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione ((anche  finanziaria per la durata della stessa, residenti  nel  territorio  dello  Stato,
nonche'  le  stabili  organizzazioni  in  Italia  dei  soggetti   non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unita' da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non  residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che  posseggano  unita'
da diporto, sempre che  il  loro  possesso  non  sia  attribuibile  a soggetti residenti in Italia, nonche' alle unita' bene strumentale di aziende di locazione e noleggio)). Con  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' ed  i  termini di pagamento della tassa, di comunicazione  dei  dati  identificativi dell'unita' da diporto e delle informazioni necessarie  all'attivita'
di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta  elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO  COn MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27)).
  9. Le Capitanerie di porto, le forze  preposte  alla  tutela  della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le altre  forze  preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia  giudiziaria  e tributaria  vigilano  sul  corretto   assolvimento   degli   obblighi derivanti dalle disposizioni di  cui  ai  commi  ((da  2  a  7))  del presente  articolo  ed  elevano,  in  caso  di  violazione,  apposito processo verbale di  constatazione  che  trasmettono  alla  direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio,  in relazione  al  luogo  della   commissione   della   violazione,   per
l'accertamento della stessa. Per l'accertamento, la riscossione e  il contenzioso si applicano le disposizioni in materia  di  imposte  sui redditi;  per  l'irrogazione   delle   sanzioni   si   applicano   le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,
esclusa la definizione ivi prevista.  Le  violazioni  possono  essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo  verbale di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della  sanzione minima ridotta al cinquanta per cento.  Le  controversie  concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute  alla  giurisdizione  delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo  31  dicembre 1992, n. 546.
  10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento  dell'imposta  di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria  dal 200 al 300 per cento  dell'importo  non  versato,  oltre  all'importo della tassa dovuta.
  11. E' istituita l'imposta erariale sugli  aeromobili  privati,  di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati  nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
    a) velivoli con peso massimo al decollo:
      1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
      2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
      3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
      4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
      5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
      6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
      7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
    b) elicotteri: l'imposta dovuta  e'  pari  al  doppio  di  quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
    c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
  12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario,  usufruttuario,  acquirente  con  patto  di   riservato dominio,  ovvero  utilizzatore  a  titolo  di  locazione  finanziaria dell'aeromobile,  ed  e'  corrisposta  all'atto  della  richiesta  di rilascio  o  di  rinnovo   del   certificato   di   revisione   della aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo  di  validita'  del certificato stesso. Nel caso in cui il  certificato  abbia  validita'
inferiore  ad  un  anno  l'imposta  e'  dovuta  nella  misura  di  un dodicesimo degli importi di cui al  comma  11  per  ciascun  mese  di validita'.
  13.  Per  gli  aeromobili  con  certificato  di   revisione   della aeronavigabilita' in corso di  validita'  alla  data  di  entrata  in vigore del presente  decreto  l'imposta  e'  versata,  entro  novanta giorni da tale data, in misura pari a  un  dodicesimo  degli  importi stabiliti nel comma 11 per ciascun  mese  da  quello  in  corso  alla predetta data sino al mese in cui scade  la  validita'  del  predetto certificato. Entro lo stesso termine  deve  essere  pagata  l'imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio  o  il  rinnovo  del certificato di revisione della aeronavigabilita' avviene nel  periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed  il 31 gennaio 2012.
  14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11 gli  aeromobili  di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprieta' o  in esercenza dei licenziatari dei servizi  di  linea  e  non  di  linea,
nonche' del lavoro aereo, di cui al codice della  navigazione,  parte seconda, libro I, titolo VI, capi I, II  e  III;  gli  aeromobili  di proprieta' o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO  (Flight  Training  Organisation)  e  dei Centri di Addestramento per  le  Abilitazioni  (TRTO  -  Type  Rating
Training Organisation); gli aeromobili di proprieta' o  in  esercenza dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali  e  dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.
  14-bis. L'imposta di cui  al  comma  11  e'  applicata  anche  agli aeromobili non immatricolati nel registro  aeronautico  nazionale  la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore.
  15. L'imposta di cui al  comma  11  e'  versata  secondo  modalita'
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.
  15-ter. L'addizionale di cui al comma 1  e'  ridotta  dopo  cinque,
dieci  e  quindici  anni  dalla  data  di  costruzione  del  veicolo,
rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu'  dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.  La  tassa  di  cui  ai commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla  data di costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente, del  15,  del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono  dal  1º  gennaio dell'anno  successivo  a  quello  di  costruzione.  Con  decreto  del direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco  da  fumo  in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante dal presente comma.

                               Art. 17
 
                             Canone RAI
 
 1. Le imprese e le societa', ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  nella relativa dichiarazione dei redditi,  devono  indicare  il  numero  di abbonamento speciale alla radio o alla televisione  la  categoria  di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa  di  abbonamento radiotelevisivo speciale, nonche'  gli  altri  elementi  che  saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del  modello per  la  dichiarazione  dei  redditi,  ai  fini  della  verifica  del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

                               Art. 18
 
                      Clausola di salvaguardia
 
 1.  All'articolo  40  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
 "1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012  le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di  2  punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 continua  ad  applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  le  predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.".
 b) al comma 1-quater, dopo le parole: "comma 1-ter" sono inserite le seguenti: ", secondo e terzo periodo"; nel medesimo comma la  parola:
" adottati" e' sostituita dalle seguenti: "entrati  in  vigore";  nel medesimo comma le parole: "4.000 milioni di  euro  per  l'anno  2012,
nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000  milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" sono  ((sostituite))  dalle seguenti: "13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014".

                               Art. 19
 
(Disposizioni in materia di  imposta  di  bollo  su  conti  correnti,
titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche' su valori "scudati" e       su attivita' finanziarie e immobili detenuti all'estero)
 
 1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, all'articolo  13  della  tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
   

---------------------------------------------------------------------
                |  Indicazione   |                 |
                |   degli atti   |                 |
 Articolo della |    soggetti    | Imposte dovute  | Imposte dovute     Tariffa     |  all'imposta   |      fisse      |  proporzionali ---------------------------------------------------------------------
       13       |2-bis. Estratti |                 |
                |conto, inviati  |                 |
                |dalle banche ai |                 |
                |clienti ai sensi|                 |
                |dell'articolo   |                 |
                |119 del decreto |                 |
                |legislativo 1º  |                 |
                |settembre 1993, |                 |
                |n. 385, nonche' |                 |
                |estratti di     |                 |
                |conto corrente  |                 |
                |postale e       |                 |
                |rendiconti dei  |                 |
                |libretti di     |                 |
                |risparmio anche |                 |
                |postali: per    |                 |
                |ogni esemplare  |                 |
                |con periodicita'|                 |
                |annuale:        |                 |
                |a) se           |                 |
                |il cliente e'   |                 |
                |persona fisica  |euro 34,20       |
                |                |                 |
                |b) se il cliente|                 |
                |e' soggetto     |                 |
                |diverso da      |                 |
                |persona fisica  |euro 100,00      |
                |                |                 |
                |2-ter.          |                 |
                |Comunicazioni   |                 |
                |alla clientela  |                 |
                |relative ai     |                 |
                |prodotti e agli |                 |
                |strumenti       |                 |
                |finanziari,     |                 |
                |anche non       |                 |
                |soggetti ad     |                 |
                |obbligo di      |                 |
                |deposito, ad    |                 |
                |esclusione dei  |                 |
                |fondi pensione e|                 |
                |dei fondi       |                 |
                |sanitari; per   |                 |
                |ogni esemplare, |                 |
                |sul complessivo |                 |
                |valore di       |                 |1 per mille annuo                 |mercato o, in   |                 |per il 2012
                |mancanza, sul   |                 |1,5 per mille                 |valore nominale |                 |a decorrere  dal                 |o di rimborso   |                 |2013
---------------------------------------------------------------------


   
 2. La nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata  al  decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,   e'
sostituita dalla seguente:
   "3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si  considerano  in  ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno  anche  quando  non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se  gli  estratti  conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta  di  bollo dovuta e' rapportata  al  periodo  rendicontato.  Se  il  cliente  e'
persona fisica, l'imposta non e' dovuta quando  il  valore  medio  di giacenza  annuo  risultante  dagli  estratti  e   dai   libretti   e'
complessivamente non superiore a euro 5.000".
 3. Nella nota  3-ter  all'articolo  13  della  tariffa  allegata  al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
   a)  il  secondo  periodo   e'   sostituito   dai   seguenti:   "La comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti  finanziari,  ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non  soggetti  all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una  volta  nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di  invio  o  di redazione. L'imposta e' comunque  dovuta  una  volta  l'anno  o  alla chiusura   del   rapporto.   Se   le   comunicazioni   sono   inviate periodicamente nel corso dell'anno,  l'imposta  di  bollo  dovuta  e'
rapportata al periodo rendicontato";
   b) l'ultimo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:  "L'imposta  e'
dovuta nella misura minima di euro 34,20  e,  limitatamente  all'anno 2012, nella misura massima di euro  1.200.  Sono  comunque  esenti  i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso  complessivamente  non superiore a euro 5.000".
 ((3-bis. Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali  sussista  uno stabile  rapporto  con  l'intermediario  in  assenza  di  un  formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data  del  31
dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente  per
il pagamento dell'imposta di bollo  di  cui  all'articolo  13,  comma 2-ter della Tariffa, parte I,  allegata  al  decreto  del  Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,  l'intermediario  puo'
effettuare i necessari disinvestimenti.))
 4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642,  e  successive  modificazioni,  la  percentuale della  somma  da  versare  entro  il  30  novembre  2012   ai   sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento.
 5. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono stabilite modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3.
 6.  Le  attivita'  finanziarie  oggetto  di   emersione   ai   sensi dell'articolo  13-bis  del  decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.  Per  gli  anni 2012 e 2013 l'aliquota e' stabilita,  rispettivamente,  nella  misura del 10 e del 13,5 per mille.
 7.  L'imposta  di  cui  al  comma  6   e'   determinata   al   netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ((ai sensi dei commi  2-bis  e 2-ter)) dell'articolo  13  della  tariffa  allegata  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  e  successive modificazioni.
 8. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   350,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  provvedono  a trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che  ha effettuato   l'emersione   o   ricevono   provvista   dallo    stesso contribuente, ed effettuano il  relativo  versamento  entro  il  ((16
maggio)) di ciascun anno con riferimento al  valore  delle  attivita'
ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente.  Il  versamento e' effettuato secondo le disposizioni  contenute  nel  capo  III  del decreto  legislativo  9   luglio   1997,   n.   241,   e   successive modificazioni. Per il solo  versamento  da  effettuare  nel  2012  il valore delle attivita' segretate e' quello al 6 dicembre 2011. ((5))
 9. Gli intermediari di cui al comma 8  segnalano  all'Agenzia  delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non e' stata applicata e versata l'imposta con le modalita' di cui al medesimo comma 8.  Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta  e'  riscossa  mediante iscrizione  a  ruolo  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive modificazioni.
 10. Per l'omesso versamento  dell'imposta  di  cui  al  comma  6  si applica una sanzione pari all'importo non versato.
 11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al comma 6 nonche' per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta di bollo ((sui redditi)).
 12. Per le attivita' finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o  in  parte  prelevate  dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso  per  effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, e' dovuta, per
il solo anno 2012, un'imposta straordinaria pari al 10 per mille.  Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11.
 13. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta  sul  valore  degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle  persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
 14.  Soggetto  passivo  dell'imposta  di  cui  al  comma  13  e'  il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto  reale sullo stesso. L'imposta e' dovuta  proporzionalmente  alla  quota  di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso  si  e'  protratto  per
almeno quindici giorni e' computato per intero.
 ((15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella  misura  dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non e' dovuta  se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma,  non  supera euro 200. Il valore e' costituito dal costo risultante  dall'atto  di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per  gli  immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore e' quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.))
 ((15-bis. Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano  all'estero  presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui  residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga  agli  ordinari  criteri previsti dal Testo Unico  delle  imposte  sui  redditi,  in  base  ad
accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al  comma  13  e'
stabilita nella misura ridotta dello 0,4  per  cento  per  l'immobile adibito ad  abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze.
L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo  di  tempo  in cui l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero. Dall'imposta  dovuta per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale   del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono,  fino  a concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al  periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti passivi la detrazione spetta a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la  detrazione  prevista  dal  comma  precedente  e'
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio  di  eta'  non  superiore  a ventisei   anni,   purche'   dimorante   abitualmente   e   residente anagraficamente  nell'unita'  immobiliare   adibita   ad   abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base,  non  puo'  superare  l'importo  massimo  di  400
euro)).
 16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce,  fino  a  concorrenza del  suo  ammontare,  un   credito   d'imposta   pari   all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello  Stato  in  cui  e'
situato l'immobile. ((Per gli immobili situati in Paesi  appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla  predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile,  non gia' detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.))
 17.  Per  il  versamento,  la   liquidazione,   l'accertamento,   la riscossione, le sanzioni e i rimborsi  nonche'  per  il  contenzioso,
relativamente  all'imposta  di  cui  al  comma  13  si  applicano  le disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle   persone fisiche.
 18. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta  sul  valore  delle attivita'  finanziarie  detenute  all'estero  dalle  persone  fisiche residenti nel territorio dello Stato.
 19. L'imposta di cui al comma 18 e'  dovuta  proporzionalmente  alla quota e al periodo di detenzione.
 20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita  nella  misura  dell'1
per mille annuo, per il 2011 e il  2012,  e  dell'1,5  per  mille,  a decorrere dal 2013, del valore delle attivita' finanziarie.  ((Per  i conti correnti e i libretti di  risparmio  detenuti  in  Paesi  della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo  che garantiscono  un  adeguato  scambio  di  informazioni  l'imposta   e'
stabilita in misura fissa pari a quella  prevista  dall'articolo  13,
comma 2-bis, lettera  a),  della  tariffa  allegata  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.)) Il  valore  e'
costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attivita' finanziarie, anche utilizzando   la   documentazione   dell'intermediario   estero    di riferimento per le singole  attivita'  e,  in  mancanza,  secondo  il valore nominale o di rimborso.
 21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce,  fino  a  concorrenza del  suo  ammontare,  un   credito   d'imposta   pari   all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in  cui  sono detenute le attivita' finanziarie.
 22.  Per  il  versamento,  la   liquidazione,   l'accertamento,   la riscossione, le sanzioni e i rimborsi  nonche'  per  il  contenzioso,
relativamente  all'imposta  di  cui  al  comma  18  si  applicano  le disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle   persone fisiche.
 23. Con uno o piu' provvedimenti del  Direttore  dell'Agenzia  delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22, disponendo comunque che il versamento delle  imposte  di  cui  ai commi 13 e 18 e' effettuato entro il termine del versamento  a  saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.
 ((23-bis. Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1,  lettera  a),
del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,  alle  attivita'
finanziarie  oggetto  di  emersione   o   di   rimpatrio   ai   sensi dell'articolo 13-bis,  del  decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001,  non e'  comunque  precluso   l'accertamento   dell'imposta   sul   valore aggiunto.))
 24. All'articolo 11 del decreto-legge  19  dicembre  1994,  n.  691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,  n.  35,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5 e' abrogato;
   b) al comma 6, le parole:  "di  cui  ai  commi  1,  3  e  5"  sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 ha disposto (con l'art. 8, comma 17)  che "In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera  c),  per
l'anno 2012 il versamento dell'imposta di cui al comma 8  ivi  citato puo' essere effettuato entro il termine del 16  maggio  e  fino  alla data di entrata in vigore del presente  decreto  non  si  configurano violazioni in materia di versamenti."

                               Art. 20
 
                    Riallineamento partecipazioni
 
 1. La disposizione del comma 12 dell'articolo 23 del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate  nel periodo di imposta in  corso  al  31  dicembre  2011.  Il  versamento dell'imposta sostitutiva e' dovuto in tre rate  di  pari  importo  da versare:
     a) la prima, entro il termine di  scadenza  dei  versamenti  del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012;
     b) la seconda e la  terza  entro  il  termine  di  scadenza  dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.
     ((1-bis. I termini di versamento di cui al comma 1 si  applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1º
dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti  interessi  nella  misura pari al saggio legale)).
 2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma  1  decorrono  dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
 3. Si applicano, ove compatibili, le  modalita'  di  attuazione  dei commi da 12 a 14 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, disposte con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle entrate del 22 novembre 2011.

Capo IIi Riduzioni di spesa. Costi degli apparati

                               Art. 21
 
                    Soppressione enti e organismi
 
 1. In considerazione del processo di convergenza  ed  armonizzazione del  sistema  pensionistico  attraverso  l'applicazione  del   metodo contributivo,  nonche'  al  fine   di   migliorare   l'efficienza   e l'efficacia dell'azione amministrativa nel  settore  previdenziale  e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1º gennaio 2012
e le relative funzioni sono attribuite  all'  INPS,  che  succede  in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.Dalla data  di entrata in vigore del presente decreto e fino al  31  dicembre  2011,
l'INPDAP  e  l'ENPALS  possono  compiere  solo  atti   di   ordinaria amministrazione.
 2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e  la semplificazione, da emanarsi entro 60  giorni  dall'approvazione  dei bilanci di chiusura delle  relative  gestioni  degli  Enti  soppressi sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e  finanziarie  degli Enti  soppressi  sono  trasferite   all'INPS.   Conseguentemente   la dotazione organica dell'INPS e' incrementata di un  numero  di  posti corrispondente alle unita' di personale di ruolo in  servizio  presso gli enti soppressi alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto. Non sono trasferite le posizioni  soprannumerarie,  rispetto alla dotazione organica vigente degli  enti  soppressi,  ivi  incluse quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. Le posizioni soprannumerarie di  cui  al  precedente  periodo costituiscono  eccedenze  ai  sensi  dell'articolo  33  del   decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Resta  fermo  quanto  previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
I  due  posti  di  direttore  generale  degli  Enti  soppressi   sono trasformati in altrettanti posti  di  livello  dirigenziale  generale dell'INPS,  con  conseguente   aumento   della   dotazione   organica dell'Istituto  incorporante.  I  dipendenti   trasferiti   mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza.
 2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma  2,  le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi  continuano  ad
espletare  le  attivita'  connesse  ai  compiti  istituzionali  degli stessi. A tale scopo, l'INPS, nei giudizi incardinati  relativi  alle attivita' degli Enti soppressi, e' rappresentato e difeso in giudizio dai  professionisti  legali,  gia'  in  servizio  presso  l'INPDAP  e l'ENPALS.
 3. L'Inps subentra, altresi',  nella  titolarita'  dei  rapporti  di lavoro diversi da quelli di cui  al  comma  2  per  la  loro  residua durata.
 4.  Gli  organi  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del   decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, degli enti soppressi ai  sensi  del  comma  1  possono  compiere  solo  gli adempimenti connessi alla  definizione  dei  bilanci  di  chiusura  e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non  oltre il 1º aprile 2012.
 5. I posti corrispondenti all'incarico di  componente  del  Collegio dei  sindaci  dell'INPDAP,  di  qualifica  dirigenziale  di   livello generale, in posizione  di  fuori  ruolo  istituzionale,  sono  cosi'
attribuiti:
     a) in considerazione  dell'incremento  dell'attivita'  dell'INPS
derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti,
di cui uno  in  rappresentanza  del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche  sociali   ed   uno   in   rappresentanza   del   Ministero dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei  componenti del Collegio dei sindaci dell'INPS;
     b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e  delle politiche  sociali  e  tre  posti  in  rappresentanza  del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  sono   trasformati   in   posizioni dirigenziali di livello  generale  per  le  esigenze  di  consulenza,
studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nell'ambito   del Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato;  le  dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad
adeguare  in  misura  corrispondente  l'organizzazione  dei  medesimi Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel  senso  che  i relativi posti concorrono alla determinazione  delle  percentuali  di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e successive modifiche ed integrazioni,  relativamente  alle  dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza.
 6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5,  lettera  a),  e  per
assicurare  una   adeguata   rappresentanza   degli   interessi   cui corrispondevano le funzioni  istituzionali  di  ciascuno  degli  enti soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di  indirizzo  e  vigilanza dell'INPS e' integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare,  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali.
 7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di  cui  al  comma  2,
l'Inps provvede al riassetto organizzativo e  funzionale  conseguente alla  soppressione  degli  Enti  di  cui  al  comma  1  operando  una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.
 8. Le disposizioni  dei  commi  da  1  a  9  devono  comportare  una riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed
agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel  2012,  50
milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli  di  Stato.
Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato  versamento all'entrata del bilancio  statale,  derivante  dall'attuazione  delle misure di razionalizzazione organizzativa degli enti  di  previdenza,
previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011,  n.
183.
 9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di  efficienza  e di   efficacia   di   cui   al   comma   1,   di    razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7,  nonche'  la riduzione dei costi di cui al comma 8, il  Presidente  dell'INPS,  la cui durata in carica, a tal fine, e' differita al 31  dicembre  2014,
promuove le  piu'  adeguate  iniziative,  ne  verifica  l'attuazione,
predispone rapporti, con cadenza  quadrimestrale,  al  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali,  e  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze in ordine allo stato di  avanzamento  del  processo  di riordino conseguente alle disposizioni di cui al  comma  1  e  redige alla fine  del  mandato  una  relazione  conclusiva,  che  attesti  i risultati conseguiti.
 10. Al fine di razionalizzare  le  attivita'  di  approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata,  nonche'  nei territori della provincia di Avellino,  a  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore  del  presente  decreto,  l'Ente  per  lo  sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in  Puglia  e  Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione.
 11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse  umane  e strumentali,  nonche'  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi,   sono trasferiti, entro il 30  settembre  2012  al  soggetto  costituito  o individuato   dalle   Regioni   interessate,   assicurando   adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Fino  al decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. La tutela occupazionale e' garantita con riferimento al personale  titolare  di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente soppresso. A  far
data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione  delle misure di cui al presente comma, la gestione  liquidatoria  dell'Ente e' assicurata dall'attuale gestione commissariale ,  che  mantiene  i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio  delle  funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi.
 12. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  e'
istituito, sotto la vigilanza  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che svolge le  funzioni,  con  le  inerenti  risorse finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo  63,
comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  al  consorzio del Ticino -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed
esercizio dell'opera regolatrice  del  lago  Maggiore,  al  consorzio dell'Oglio -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed
esercizio dell'opera regolatrice  del  lago  d'Iseo  e  al  consorzio dell'Adda  -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed
esercizio dell'opera regolatrice del  lago  di  Como.  Per  garantire l'ordinaria  amministrazione  e  lo   svolgimento   delle   attivita'
istituzionali fino all'avvio del  Consorzio  nazionale,  il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con  proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in vigore  del  presente  decreto,  nomina  un  commissario  e  un   sub
commissario e, su designazione del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di  cui  uno con  funzioni  di  presidente.  Dalla  data   di   insediamento   del commissario,  il  consorzio  del  Ticino  -  Ente  autonomo  per   la costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del lago Maggiore,  il  consorzio  dell'Oglio  -  Ente  autonomo  per  la costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del lago  d'Iseo  e  il  consorzio  dell'Adda  -  Ente  autonomo  per  la costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del lago di  Como  sono  soppressi  e  i  relativi  organi  decadono.  La denominazione "Consorzio nazionale  per  i  grandi  laghi  prealpini"
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque  presente,  le  denominazioni:
<<Consorzio  del  Ticino  -  Ente  autonomo   per   la   costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore>>,
<<Consorzio  dell'Oglio  -  Ente   autonomo   per   la   costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo>>  e <<Consorzio  dell'Adda  -   Ente   autonomo   per   la   costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago  di  Como».
Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottarsi  entro  e  non  oltre sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di  ambiente,  che  si  esprimono  entro  venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza  con obiettivi    di    funzionalita',    efficienza,    economicita'    e rappresentativita', gli organi di  amministrazione  e  controllo,  la sede, nonche' le modalita' di funzionamento,  e  sono  trasferite  le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi,  sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di  soppressione.  I  predetti  bilanci  di  chiusura  sono deliberati  dagli  organi  in  carica  alla  data  di   soppressione,
corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica  alla  medesima  data,  e  trasmessi  per  l'approvazione   al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti  degli  organi dei soppressi consorzi, i compensi,  indennita'  o  altri  emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione mentre per  gli  adempimenti  di  cui  al  precedente periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il  rimborso  delle  spese effettivamente  sostenute  nella  misura  prevista   dai   rispettivi ordinamenti.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  dei   soppressi Consorzi mantengono l'inquadramento previdenziale  di  provenienza  e sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi  laghi prealpini, cui si  applica  il  contratto  collettivo  nazionale  del comparto enti pubblici  non  economici.  La  dotazione  organica  del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non puo' eccedere il numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore  del presente decreto, presso i soppressi Consorzi.(2)
 13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere  dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  i  relativi  organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.
 14. Le funzioni attribuite agli  enti  di  cui  al  comma  13  dalla normativa vigente e le inerenti  risorse  finanziarie  e  strumentali compresi  i  relativi  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi,  sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di  liquidazione,
neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A.
 15. Con decreti  non  regolamentari  del  Ministro  interessato,  di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  da adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del presente  decreto,  sono  trasferite   le   risorse   strumentali   e finanziarie degli enti  soppressi.  Fino  all'adozione  dei  predetti decreti, per garantire la  continuita'  dei  rapporti  gia'  in  capo all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante puo' delegare  uno o piu' dirigenti per lo  svolgimento  delle  attivita'  di  ordinaria amministrazione,  ivi  comprese  le   operazioni   di   pagamento   e riscossione a valere  sui  conti  correnti  gia'  intestati  all'ente soppresso che rimangono aperti  fino  alla  data  di  emanazione  dei decreti medesimi.
 16. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto legge, i bilanci di chiusura  degli  enti  soppressi sono deliberati dagli  organi  in  carica  alla  data  di  cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo  interno  di controllo in carica alla data di soppressione  dell'ente  medesimo  e trasmessi per l'approvazione  al  Ministero  vigilante  al  Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli  enti di cui al comma 13 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti  sono  corrisposti  fino  alla  data  di soppressione. Per  gli  adempimenti  di  cui  al  primo  periodo  del presente   comma   ai   componenti   dei   predetti   organi   spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso  delle  spese  effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.
 17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni incorporanti possono avvalersi  di  personale  comandato  nel  limite massimo delle unita' previste dalle specifiche  disposizioni  di  cui alle leggi istitutive degli enti soppressi.
 18. Le amministrazioni di destinazione esercitano  i  compiti  e  le funzioni facenti  capo  agli  enti  soppressi  con  le  articolazioni amministrative  individuate   mediante   le   ordinarie   misure   di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di  garantire la continuita' delle attivita' di  interesse  pubblico  gia'  facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al  perfezionamento  del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'  facente  capo  ai predetti enti continua ad essere esercitata  presso  le  sedi  e  gli uffici gia' a tal fine utilizzati.
 19. Con riguardo all'Agenzia  nazionale  per  la  regolazione  e  la vigilanza in materia di  acqua,  sono  trasferite  all'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo  dei  servizi  idrici,  che  vengono  esercitate  con  i medesimi  poteri  attribuiti  all'Autorita'  stessa  dalla  legge  14
novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto.
 ((19-bis. All'onere derivante dal funzionamento  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di  regolazione e controllo dei servizi idrici  di  cui  al  comma  19,  si  provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b),  della  legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 19-ter. In ragione delle nuove competenze  attribuite  all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas ai sensi del  comma  19,  la  pianta organica dell'Autorita' e' incrementata di quaranta posti.))
 20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse  idriche e' soppressa.
 
     ALLEGATO A
 
   


« Pagina Precedente(Raccolta normativa)   Pagina Successiva »

APRI QUESTO DOCUMENTO IN UN'UNICA PAGINA

Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8