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231/2001 - Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni

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Art. 38.

Riunione e separazione dei procedimenti


1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente e'

riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente

soltanto quando:

a) e' stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi

dell'articolo 71 del codice di procedura penale;

b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o

con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero e' stato emesso il decreto penale di condanna;

c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende

necessario.

Art. 39.

Rappresentanza dell'ente


1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio

rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce

depositando nella cancelleria dell'autorita' giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilita':

a) la denominazione dell'ente e le generalita' del suo legale

rappresentante;

b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della

procura;

c) la sottoscrizione del difensore;

d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100,

comma 1, del codice di procedura penale, e' depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero e' presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito

e' rappresentato dal difensore.

Art. 40.

Difensore di ufficio


1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e'

rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41.

Contumacia dell'ente


1. L'ente che non si costituisce nel processo e' dichiarato

contumace.

Art. 42.

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo


1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente

originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43.

Notificazioni all'ente


1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni

dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna

al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione

di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorita' giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti

dai commi precedenti, l'autorita' giudiziaria dispone nuove ricerche.

Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III
Prove

Art. 44.

Incompatibilita' con l'ufficio di testimone


1. Non puo' essere assunta come testimone:

a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito

amministrativo;

b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione

di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilita' la persona che rappresenta l'ente

puo' essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV
Misure cautelari

Art. 45.

Applicazione delle misure cautelari


1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della

responsabilita' dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero puo' richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica

anche le modalita' applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice puo'

nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Art. 46.

Criteri di scelta delle misure


1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della

specifica idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entita' del

fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' puo' essere

disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47.

Giudice competente e procedimento di applicazione


1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonche'

sulle modifiche delle loro modalita' esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare e'

presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresi' avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme

dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48.

Adempimenti esecutivi


1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare

e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49.

Sospensione delle misure cautelari


1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di

poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende

di una somma di denaro che non puo' comunque essere inferiore alla meta' della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle

attivita' nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale e' stata data garanzia e' devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice

revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50.

Revoca e sostituzione delle misure cautelari


1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando

risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la

misura applicata non appare piu proporzionata all'entita' del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51.

Durata massima delle misure cautelari


1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non puo' superare ((un anno)).

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare puo' avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non puo' superare ((un anno e quattro mesi)).

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari e' computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52.

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari


1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore,

possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico

ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53.

Sequestro preventivo


1. Il giudice puo' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

((1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto societa', aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonche' quote azionarie o liquidita' anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuita' e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorita' giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalita' l'autorita' giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e puo' nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di societa' che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89)).

Art. 54.

Sequestro conservativo


1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si

disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V
Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55.

Annotazione dell'illecito amministrativo


1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito

amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalita' del suo legale rappresentante nonche' il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 e' comunicata all'ente o al suo

difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui e' consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato e' attribuito.

Art. 56.

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari


1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito

amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a

carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57.

Informazione di garanzia


1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere

l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonche' l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58.

Archiviazione


1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a

norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale puo' svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59.

Contestazione dell'illecito amministrativo


1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero

contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente,

l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60.

Decadenza dalla contestazione


1. Non puo' procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59

quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente e' estinto per prescrizione.

Art. 61.

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare


1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non

luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilita' della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilita' dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il

giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullita', la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonche' gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI
Procedimenti speciali

Art. 62.

Giudizio abbreviato


1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del

titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le

disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di

procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per

l'illecito amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63.

Applicazione della sanzione su richiesta


1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta e' ammessa

se il giudizio nei confronti dell'imputato e' definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonche' in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo e' prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui e' applicabile la sanzione su richiesta, la

riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione

interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64.

Procedimento per decreto


1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la

sola sanzione pecuniaria, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una

sanzione pecuniaria diminuita sino alla meta' rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve

pronunciare sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e

dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII
Giudizio

Art. 65.

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato


1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice

puo' disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attivita' di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilita' di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66.

Sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente


1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste,

il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67.

Sentenza di non doversi procedere


1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi

previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione e' estinta per prescrizione.

Art. 68.

Provvedimenti sulle misure cautelari


1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e

67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69.

Sentenza di condanna


1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo

contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza

deve sempre indicare l'attivita' o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70.

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente


1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente

responsabile, il giudice da' atto nel dispositivo che la sentenza e' pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente

responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII
Impugnazioni

Art. 71.

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilita' amministrativa dell'ente


1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse

da quelle interdittive l'ente puo' proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

2. Contro la sentenza che applica una o piu' sanzioni interdittive,

l'ente puo' sempre proporre appello anche se questo non e' ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il

pubblico ministero puo' proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72.

Estensione delle impugnazioni


1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende

l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purche' non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73.

Revisione delle sentenze


1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano,

in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX
Esecuzione

Art. 74.

Giudice dell'esecuzione


1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni

amministrative dipendenti da reato e' il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comma 1 e' pure competente per i

provvedimenti relativi:

a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi

previsti dall'articolo 3;

b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del

reato per amnistia;

c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile

nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;

d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di

cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando e' applicata l'interdizione dall'esercizio

dell'attivita', il giudice, su richiesta dell'ente, puo' autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attivita' interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155 ))

Art. 76.

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna


1. La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese

dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77.

Esecuzione delle sanzioni interdittive


1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una

sanzione interdittiva e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni

interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78.

Conversione delle sanzioni interdittive


1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui

all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, puo' richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

2. La richiesta e' presentata al giudice dell'esecuzione e deve

contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il

giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice puo' sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le

sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella gia' applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravita' dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79.

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto


1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la

prosecuzione dell'attivita' dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale e' richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalita'.

2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice

dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attivita' svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresi' l'entita' del profitto da sottoporre a confisca e le modalita' con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667,

comma 4, del codice di procedura penale.

4. Le spese relative all'attivita' svolta dal commissario e al suo

compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))

Art. 81

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))

Art. 82

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))

Capo IV
Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83.

Concorso di sanzioni


1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni

interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente e' stata gia'

applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione gia' sofferta e' computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84.

Comunicazioni alle autorita' di controllo o di vigilanza


1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la

sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorita' che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85

Disposizioni regolamentari


1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici

giudiziari;

b) (( LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ));

c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente

decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal

comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 giugno 2001


CIAMPI


Amato, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Fassino, Ministro della giustizia

Letta, Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato e del

commercio con l'estero

Mattioli, Ministro per le politiche

comunitarie

Visco, Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione

economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino


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