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248/2006 - Legge di conversione del decreto legge Bersani

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dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: "6-bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per i beni di cui all?articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2". 6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.";

al comma 7, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il costo delle predette aree e' quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo";

al comma 9, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";

al comma 10, le parole: "medesimo testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986" e la parola: "aggiunte" e' sostituita dalla seguente: "inserite";

al comma 12, all'alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"; alla lettera a), numero 1), la parola: "aggiunte" e' sostituita dalla seguente: "inserite"; alla lettera b), la parola: "soppressa" e' sostituita dalla seguente: "abrogata";

al comma 13, le parole: "predetto testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986" e dopo le parole: "comma 12" sono inserite le seguenti: "del presente articolo";

il comma 15 e' sostituito dal seguente: "15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.";

al comma 16, alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";

al comma 18, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";

al comma 20, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e la parola: "soppresso" e' sostituita dalla seguente: "abrogato";

al comma 21, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 20";

al comma 22, alinea, le parole: "approvato, con" sono sostituite dalle seguenti: ", di cui al" e la parola: "settembre" e' sostituita dalla seguente: "dicembre";

al comma 23, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al", la parola: "settembre" e' sostituita dalla seguente: "dicembre" e la parola: "soppresso" dalla seguente: "abrogato" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto.";

al comma 24, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "primo comma", la parola: "aggiunte" e' sostituita dalla seguente: "inserite" e dopo la parola: "permettere" il segno d'interpunzione: "," e' soppresso;

il comma 25 e' sostituito dai seguenti: "25. All?articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: "La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute ne' costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate e' superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito". 25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtu' di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianita' maturate in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.";

al comma 27, alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";

al comma 29, all'alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"; alla lettera a), numero 1), alinea, la parola: "aggiunti" e' sostituita dalla seguente: "inseriti"; alla lettera a), numero 2), la parola: "aggiunto" e' sostituita dalla seguente: "inserito"; alla lettera b), la parola: "aggiunta" e' sostituita dalla seguente: "inserita";

ai commi 30 e 31, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";

al comma 33, dopo le parole: "articolo 13, comma 1" e' inserito il segno d'interpunzione: ",";

al comma 34, le parole: "ai fini dell'imposta sul reddito delle societa'" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti di cui all?articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive";

dopo il comma 34 e' aggiunto il seguente: "34-bis. In deroga all?articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all?articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi".

 

Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente:

"Art. 36-bis. - (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro). - 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonche' al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all?articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonche' le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), puo' adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonche' per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attivita' necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attivita' di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia. 2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti. 3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu' datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera. 4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita' lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3. 5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e' ammessa la procedura di diffida di cui all?articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all?articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa". 7. All?articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e' altresi' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata."; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non e' ammessa la procedura di diffida di cui all?articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124". 8. Le agevolazioni di cui all?articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarita' contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. 9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)". 10. All?articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,". 11. Il termine di prescrizione di cui all?articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all?articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, e' prorogato fino al 31 dicembre 2007. 12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all?articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalita' di cui all?articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalita' di cui all?articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni".

 

All?articolo 37:

al comma 1, dopo la parola: "professioni" e' inserito il segno d'interpunzione: ",";

al comma 3, le parole: "di cui all?articolo 2 del" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al";

al comma 4, alla lettera a), la parola: "comunicati" e' sostituita dalla seguente: "comunicate"; alla lettera b), la parola: "aggiunte" e' sostituita dalla seguente: "inserite" e dopo le parole: "connesse alla riscossione mediante ruolo" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' dai soggetti di cui all?articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalita' di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione";

al comma 5, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4" e le parole: "dal 1° gennaio 2001" dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2005";

al comma 6, alla lettera a), punto 1, la parola: "aggiungere" e' sostituita dalle seguenti: "sono inserite le seguenti" e al punto 2, dopo le parole: "n. 600, e" sono inserite le seguenti: "dell'articolo"; alla lettera b), alinea, la parola: "aggiunto" e' sostituita dalla seguente: "inserito";

al comma 7, la parola: "aggiunta" e' sostituita dalla seguente: "inserita";

al comma 8, alinea, dopo le parole: "8-bis del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";

al comma 10, all'alinea, dopo la parola: "Al" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al"; alla lettera c), punto 2, le parole: "d'affari" sono sostituite dalle seguenti: "di affari"; alla lettera f), prima delle parole: "per il tramite" il segno d'interpunzione: "," e' soppresso;

al comma 11, dopo la parola: "comma 1, del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";

al comma 12, alinea, dopo la parola: "Al" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";

al comma 13, dopo le parole: "30 giugno" sono inserite le seguenti: ", ovunque ricorrano,";

al comma 15, capoverso Art. 32-bis, al comma 3, le parole: "dell'imposta," sono sostituite dalle seguenti: "dell'imposta e" e al comma 4, dopo le parole: "articolo 10, n. 8)" le seguenti: ", del presente decreto" e dopo la parola: "convertito" sono inserite le seguenti: ", con modificazioni,";

al comma 18, al capoverso 15-bis, le parole: "e' subordinato alla" sono sostituite dalle seguenti: "determina la"; e le parole: "nonche' all'eventuale preventiva" dalle seguenti: "nonche' l'eventuale"; al capoverso 15-ter, lettera b), le parole: "e' subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria" sono sostituite dalle seguenti: "determina la possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all?articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro" e la lettera c) e' soppressa; al comma 19, le parole: "dal 1° settembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° novembre 2006";

al comma 21, le parole: "lettera f)," sono sostituite dalle seguenti: "lettera f) del primo comma";

dopo il comma 21 e' inserito il seguente: "21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed e' fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalita' di presentazione.";

al comma 22, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 21";

al comma 27, all'alinea, dopo le parole: "articolo 60" il segno d'interpunzione: "," e' soppresso; alla lettera a), la parola: "aggiunta" e' sostituita dalla seguente: "inserita"; alla lettera b), la parola: "aggiunte" e' sostituita dalla seguente: "inserite";

al comma 28, alle lettere a) e b), la parola: "plico" e' sostituita dalla seguente: "quale";

al comma 30, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 29";

al comma 32, lettera a), la parola: "aggiunte" e' sostituita dalla seguente: "inserite";

al comma 34, primo periodo, le parole: "e 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005" sono sostituite dalle seguenti: "e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" e le parole: "comma precedente" dalle seguenti: "comma 33";

il comma 35 e' sostituito dal seguente: "35. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all?articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il misuratore medesimo, e' concesso un credito d'imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dei misuratori adattati";

al comma 36, dopo le parole: "registrazione e" e' inserita la seguente: "di" e le parole: "dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 33 e 34";

al comma 37 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prima trasmissione e' effettuata, entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti";

al comma 38, alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";

al comma 39, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le seguenti: "del comma 1";

al comma 40, lettera a), dopo le parole: "e 20 del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al";

ai commi 41 e 43, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";

al comma 44, primo periodo, dopo le parole: "e 16" il segno d'interpunzione: "," e' soppresso;

al comma 45, alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";

al comma 46, le parole: "comma precedente", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "comma 45";

al comma 47, alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";

al comma 51, le parole: "da 518" sono sostituite dalle seguenti: "a 518";

al comma 53, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Fino alla data di effettiva operativita' del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all?articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall?articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";

al comma 55, le parole: "ed e' versata" sono sostituite dalle seguenti: "e puo' essere versata".

 

All?articolo 38:

al comma 1, lettera c), dopo le parole: "destinate al gioco" sono inserite le seguenti: "disciplinato dal regolamento";

al comma 2, capoverso 287, alla lettera a), le parole: "All?articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 498"; alla lettera j), la lettera: "j)" e' sostituita dalla seguente: "l)" e dopo le parole: "disciplinate dal" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";

al comma 3, all'alinea, le parole: "il punto 3" sono sostituite dalle seguenti: "il numero 3)";

al capoverso 3), i numeri: "i.", "ii.", "iii.", "iv." e "v." sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "3.1)", "3.2)", "3.3)", "3.4)" e "3.5)";

al comma 4, lettera j), la lettera: "j)" e' sostituita dalla seguente: "l)" e dopo le parole: "scommesse ippiche" sono inserite le seguenti: "disciplinate dal regolamento".

 

Dopo l'articolo 39 e' inserito il seguente:

"Art. 39-bis. - (Disposizioni in materia di rimborsi elettorali). - 1. All?articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all?articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere"; b) al comma 4, le parole: "lire mille" sono sostituite dalle seguenti: "un euro" e le parole: "lire 5 miliardi annue" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.582.285 annui"; c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo e' suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione e' suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515."; d) al comma 6, le parole: "commi 1 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis" e dopo le parole: "entro il 31 luglio di ciascun anno" sono inserite le seguenti: "I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si e' svolta la consultazione referendaria". 2. All?articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le parole: "fondi medesimi" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1,". 3. All?articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' abrogato; b) al comma 3, le parole: "per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale" sono soppresse. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell'aprile 2006. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all?articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

 

L'articolo 40 e' sostituito dal seguente:

"Art. 40. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri recati dal presente decreto, ad eccezione di quelli relativi agli articoli 18-bis, 21 e 39-bis, pari a complessivi 4.384,4 milioni di euro per l'anno 2006, a 2.066,6 milioni di euro per l'anno 2007 e a 3.013,7 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate dal medesimo decreto. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

 

Dopo l'articolo 40 e' inserito il seguente:

"Art. 40-bis. - (Norma transitoria). - 1. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

 


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