APRI QUESTO DOCUMENTO IN UN'UNICA PAGINA

194/2009 - Milleproroghe 2009

« Pagina Precedente(Raccolta normativa)

n. 161, la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "quattro".

((4-bis. All'articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011".

4-ter. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e' prorogato al 30 giugno 2010)).

Art. 9



Proroga di termini in materia di sviluppo economico


1. La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7

agosto 1997, n. 266, inerente alla gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere prorogata, per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31 dicembre 2010, con una riduzione del cinque per cento delle relative commissioni.

2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio

2005, n. 151, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

3. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni

private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355".

((4. All'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa")).

((4-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2010.

4-ter. Al comma 9 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' puo' avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate")).

Art. 10



Istituti di cultura all'estero


1. Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all'estero di

cui all'articolo 14, comma 6, della ((legge 22 dicembre 1990, n. 401)), gia' rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1° gennaio 2010 ed il 30 giugno 2010, possono essere rinnovati per ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di eta' previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 10-bis


Termini in materia di "taglia-enti" e di "taglia-leggi"


1. L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unita', con esclusione degli enti gia' espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 ((nonche' di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)).

2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Gli enti

confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Sono soppressi

gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura".

3. All'articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

il terzo periodo e' soppresso.

4. All'articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246,

in materia di semplificazione della legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari".

Art. 10-ter



((Modifiche all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998



1. All'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole da: "nel limite" fino a: "precedente" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato")).

Art. 10-quater


((Gestione dei libri genealogici


1. L'efficacia del decreto del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, e' prorogata fino al 30 aprile 2011 e fino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo decreto. A tal fine, i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono da intendersi pubblici e, in tal senso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo' esercitare il potere sostitutivo)).

Art. 10 quinquies


((Proroga del finanziamento delle attivita' di formazione professionale dell'ISFOL


1. E' prorogato al 2010 il finanziamento delle attivita' di

formazione professionale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, nella misura di 7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)).

Art. 10 sexies


Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di contributi all'editoria


1. Nelle more della riforma organica del settore dell'editoria e in

attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per i contributi relativi all'anno 2009 di cui ai commi 2,

2-bis, 2-ter (( . . . )), 2-quater, 3 e 10 dell'articolo 3 e all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, al comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ((all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,)) e al comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ai soggetti aventi diritto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed e' corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non puo` comunque essere superiore a quello spettante per l'anno 2008;

b) ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990,

n. 230, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, per i contributi relativi all'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed e' corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non puo' comunque essere superiore a quello spettante per l'anno 2008;

c) all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007,

n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, le parole: "2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "2007, 2008 e 2009". All'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "all'annualita' 2008" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'annualita' 2009". All'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento dei contributi" sono sostituite dalle seguenti: "essere superiori a quelli ammessi al calcolo dei contributi per l'anno 2008";

d) per i contributi relativi all'anno 2009, previsti (( . . . ))

dagli articoli 137 e 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, si applica una riduzione del 50 per cento del contributo complessivo calcolato per ciascun soggetto;

e) per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 non

si applicano l'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche' gli articoli 4, comma 3, e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e l'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i rimborsi telefonici erogati dal Ministero dello sviluppo economico. Per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 ai soggetti di cui agli articoli 11 della citata legge n. 67 del 1987, e successive modificazioni, 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e 8 della citata legge n. 250 del 1990, e successive modificazioni, sono riconosciuti esclusivamente i contributi erogati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e fermi

restando gli stanziamenti previsti per le provvidenze all'editoria come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, un importo non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2010 e' destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell'editoria. A tal fine, il citato importo di 50 milioni di euro per l'anno 2010 e' immediatamente accantonato e reso indisponibile fino all'utilizzo per la predetta finalita'.

3. All'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o vengano editate da altre societa' comunque costituite".

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al monitoraggio delle spese relative alle provvidenze per l'editoria di cui al presente articolo e riferisce in merito, entro il 30 giugno, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni dello stanziamento di bilancio stabilito a legislazione vigente, tenuto conto anche di quanto previsto dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con proprio decreto, nell'esercizio della propria autonomia contabile e di bilancio, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili, iscritte nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Art. 11



Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2009


NAPOLITANO



Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri


Vito, Ministro per i rapporti con il Parlamento


Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano


« Pagina Precedente(Raccolta normativa)

APRI QUESTO DOCUMENTO IN UN'UNICA PAGINA

Pagine: 1 2