dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a
99.
Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei
limiti di quanto stabilito nell'articolo 112. Il titolare di diritti su beni
mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può
chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino
all'accertamento del diritto.
Decorso il termine di cui al primo comma, e
comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo
fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il
ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.".
Art. 87 (Modifica
dell'articolo 102 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo
102 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
"Art.
102. Previsione di insufficiente realizzo. - Il tribunale, con decreto motivato
da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del
curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da
una relazione sulle prospettive della liquidazione, e sentiti il comitato dei
creditori ed il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento
del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere
acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto
l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e
delle spese di procedura.
Il tribunale dispone in conformità a quanto
previsto nel primo comma anche se la condizione di insufficiente realizzo emerge
nel corso delle eventuali udienze successive a quella fissata ai sensi
dell'articolo 16.
Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma ai
creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli
articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare
reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio,
sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il
fallito.".
Art. 88 (Modifiche all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267)
1. L'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
è sostituito dal seguente:
"Art. 103. Procedimenti relativi a domande di
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