collegio.
La parte nei confronti della quale la domanda è proposta deve
costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria
difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito
non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei
documenti prodotti.
Nel medesimo termine e con le medesime forme devono
costituirsi i creditori che intendono intervenire nel giudizio.
Nel corso
dell'udienza, il tribunale assume, in contraddittorio tra le parti, i mezzi di
prova ammessi, anche delegando uno dei suoi componenti.
Il tribunale, se
necessario, può assumere informazioni anche d'ufficio e può autorizzare la
produzione di ulteriori documenti.
Il fallito può chiedere di essere
sentito.
Il tribunale ammette con decreto in tutto o in parte, anche in via
provvisoria, le domande non contestate dal curatore o dai creditori intervenuti.
Qualora il tribunale non abbia pronunciato in via definitiva, provvede con
decreto motivato non reclamabile entro venti giorni dall'udienza.
Il decreto
è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni,
possono proporre ricorso per cassazione.".
Art. 85 (Abrogazione
dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo
100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.
Art. 86
(Modifiche all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1.
L'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 101- (Domande tardive di crediti)
Le domande di ammissione
al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e
immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima
dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici
mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono
considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il
tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare
quest'ultimo termine fino a diciotto mesi.
Il procedimento di accertamento
delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il
curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data
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