creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa
anche il curatore.
Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare
di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione
della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di
accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati
determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata
conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per
causa non imputabile. La revocazione è proposta nei confronti del creditore
concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore
quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il
curatore.
Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti
con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore,
sentito il curatore o la parte interessata.".
Art. 84 (Modifiche
all'articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 99
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art.
99-
(Procedimento). Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con
ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla
scoperta del fatto o del documento.
Il ricorso deve contenere:
1)
l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;
2) le
generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio in un comune sito nel
circondario del tribunale che ha dichiarato il fallimento;
3) l'esposizione
dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le
relative conclusioni;
4) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei
mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti
prodotti.
Il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio, assegnando al
ricorrente un termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione
dell'udienza alla parte nei confronti della quale la domanda è proposta, al
curatore ed al fallito. Tra la notifica e l'udienza devono intercorrere almeno
trenta giorni liberi.
Il giudice delegato non può far parte del
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