giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della
dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio
di impugnazione.
Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza,
il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro
avviso per gli intervenuti e per gli assenti.
Terminato l'esame di tutte le
domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con
decreto depositato in cancelleria.
Il decreto che rende esecutivo lo stato
passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui
all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.".
Art.
82 (Modifiche all'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1.
L'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente: "Art.
97 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento
del passivo). Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività
dello stato passivo, comunica a ciascun creditore l'esito della domanda e
l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere
esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo
93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di
mancato accoglimento della domanda.
La comunicazione è data a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite telefax o posta
elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione.
".
Art. 83 (Modifiche all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267)
1. L'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente: "98-
(Impugnazioni)
Contro il decreto che rende
esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei
crediti ammessi o revocazione.
Con l'opposizione il creditore o il titolare
di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata
accolta in parte o sia stata respinta;
l'opposizione è proposta nei confronti
del curatore.
Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di
diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di
altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del
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