ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti
estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché
l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche
se è prescritta la relativa azione.
Il curatore deposita il progetto di stato
passivo nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima
dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, dandone comunicazione ai
creditori, ai titolari di diritti sui beni ed al fallito, ed avvertendoli che
possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte sino a cinque
giorni prima della udienza.
All'udienza fissata per l'esame dello stato
passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna
domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni
del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri
interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su
richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del
procedimento.
Il fallito può chiedere di essere sentito.
Delle operazioni
si redige processo verbale.".
Art. 81 (Modifiche all'articolo 96 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 96 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art.
96 (Formazione ed
esecutività dello stato passivo). Il giudice delegato, con decreto, accoglie in
tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai
sensi dell'articolo 93. Il decreto è succintamente motivato se sussiste
contestazione da parte del curatore sulla domanda proposta. La dichiarazione di
inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva
riproposizione.
Con il provvedimento di accoglimento della domanda, il
giudice delegato indica anche il grado dell'eventuale diritto di
prelazione.
Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo
con riserva:
1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma
dell'articolo 55;
2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo
dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga
nel termine assegnato dal giudice;
3) i crediti accertati con sentenza del
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