comunicazioni. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione
e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è
onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle
predette modalità.
Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente
incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 o 3 del precedente comma. Se è
omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4, il credito è
considerato chirografario.
Se è omessa l'indicazione di cui al n. 5, tutte le
comunicazioni successive a quella con la quale il curatore dà notizia della
esecutività dello stato passivo, si effettuano presso la cancelleria.
Al
ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero
del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.
I
documenti non presentati con la domanda devono essere depositati, a pena di
decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello
stato passivo.
Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può
chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.
Il
ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai
sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli
gruppi di creditori.
Il giudice ad istanza della parte può disporre che il
cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li
restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al
passivo.".
Art. 79 (Modifiche all'articolo 94 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267)
1. L'articolo 94 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente: "Art.
94 (Effetti della domanda). La domanda di cui
all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso
del fallimento.".
Art. 80 (Modifiche all'articolo 95 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 95 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: "Art.
95 (Progetto di stato passivo e udienza
di discussione). Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 93 e
predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni
mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per
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