ed agli altri interessati). Il curatore, esaminate le scritture
dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai
creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili
di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta presso la sede
dell'impresa o la residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta
elettronica:
1) che possono partecipare al concorso depositando nella
cancelleria del tribunale, domanda ai sensi dell'articolo seguente;
2) la
data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate
le domande;
3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della
domanda.
Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può
essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.".
Art.
78 (Modifiche all'articolo 93 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1.
L'articolo 93 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"93.(Domanda di ammissione al passivo) La domanda di ammissione al
passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e
immobili, si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del
tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello
stato passivo.
Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla
parte e può essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di
trasmissione purché sia possibile fornire la prova della ricezione.
Il
ricorso contiene:
1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare
e le generalità del creditore;
2) la determinazione della somma che si
intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la
restituzione o la rivendicazione;
3) la succinta esposizione dei fatti e
degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
4)
l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione alla
graduazione del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione
si esercita, se questa ha carattere speciale;
5) l'indicazione del numero di
telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune
nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini della successive
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