fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in
virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti
alla presa in consegna a norma dell'articolo 88.".
Art. 75 (Modifiche
all'articolo 89 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. All'articolo
89 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal
seguente: "Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e delle
altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con
l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di
tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su
cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli
relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. ".
Art. 76
(Modifiche all'articolo 90 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1.
L'articolo 90 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente: "90.
Fascicolo della procedura. Immediatamente dopo la
pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo,
anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere
contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al
procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per
ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.
Il comitato
dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di
qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola
eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su
disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito.
Gli altri
creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli
atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale
interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il
curatore.".
CAPO VI
(Modifiche al Titolo II, Capo V del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267)
Art. 77 (Modifiche all'articolo 92 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 92 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "92-
(Avviso ai creditori
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