fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'articolo 88.".

Art. 75 (Modifiche all'articolo 89 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 89 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. ".

Art. 76 (Modifiche all'articolo 90 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 90 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "90.
Fascicolo della procedura. Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.
Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito.
Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.".

CAPO VI

(Modifiche al Titolo II, Capo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 77 (Modifiche all'articolo 92 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 92 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "92-
(Avviso ai creditori ...

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