scaduti;
c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo
richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.
Il giudice
delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In
ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del
fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di
dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato può proporre ricorso al
giudice delegato che provvede con decreto motivato.
Può essere richiesto il
rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese
del richiedente.".
Art. 73 (Modifiche all'articolo 87 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, è sostituito dal seguente: "87.
Inventario. Il curatore, rimossi i
sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme
stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il
comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere,
processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.
Il
curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
Prima di chiudere
l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli
amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da
comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220
in caso di falsa o omessa dichiarazione.
L'inventario è redatto in doppio
originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve
essere depositato nella cancelleria del tribunale.".
Art. 74
(Introduzione dell'articolo 87-bis)
1. Dopo l'articolo 87 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "87 bis. Inventario su
altri beni. - In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili
sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili
possono essere restituiti con decreto del giudice delegato su istanza della
parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori,
anche provvisoriamente nominato.
I beni di cui al primo comma possono non
essere inclusi nell'inventario.
Sono inventariati i beni di proprietà del
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