giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee
garanzie.
Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale
si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo
determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la
prosecuzione del rapporto.
Sono salve le norme relative al contratto di
appalto per le opere pubbliche .".
Art. 69 (Introduzione dell'articolo
83-bis)
1. Dopo l'articolo 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
inserito il seguente: "83 bis. Clausola arbitrale. Se il contratto in cui è
contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della
presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere
proseguito.".
CAPO V
(Modifiche al Titolo II, Capo IV del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267)
Art. 70 (Modifiche all'articolo 84 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 84 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "84.
Dei sigilli.
Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal
codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano
nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore.
Il
curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.
Se i beni o le
cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle
operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori
designati dal giudice delegato.
Per i beni e le cose sulle quali non è
possibile apporre i sigilli si procede a norma dell'articolo 758 del codice di
procedura civile.".
Art. 71 (Abrogazione dell'articolo 85 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 85 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 è abrogato.
Art. 72 (Modifiche all'articolo 86 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 86 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "86.
Consegna del denaro,
titoli, scritture contabili e di altra documentazione.- Devono essere consegnate
al curatore:
a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma
dell'articolo 34;
b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli
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