subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma
dell'articolo 111 n.1 per l'attività compiuta dopo il fallimento.".
Art.
65 (Modifiche all'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1.
All'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "il giorno della
dichiarazione di fallimento" sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno della
dichiarazione di fallimento";
b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e il credito è regolato a norma dell'articolo 111, n.
1.".
Art. 66 (Modifiche all'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267)
1. L'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente: "80.
Contratto di locazione di immobili. Il
fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il
curatore subentra nel contratto.
In caso di fallimento del conduttore, il
curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al
locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le
parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito
per l'indennizzo è regolato dall'articolo 111, n. 1 e dall'articolo 2764 del
codice civile.".
Art. 67 (Introduzione dell'articolo 80-bis)
1.
Dopo l'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il
seguente: "80 bis . Contratto di affitto d'azienda. Il fallimento non è causa di
scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono
recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo
indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato,
sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato
dall'articolo 111, n. 1.".
Art. 68 (Modifiche all'articolo 81 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 81 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "81.
Contratto di appalto. Il
contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il
curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler
subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di
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