credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a).
Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.
In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.".

Art. 60 (Modifiche all'articolo 73 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 73, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: "del giudice delegato; ma" sono sostituite dalle seguenti: "del comitato dei creditori".

Art. 61 (Modifiche all'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 72"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 72, primo e secondo comma";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Se il curatore subentra, deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.".

Art. 62 (Modifiche all'articolo 76 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 76 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al primo comma, le parole "è risolto" sono sostituite dalle seguenti: "si scioglie".

Art. 63 (Modifiche all'articolo 77 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 77 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al secondo comma la parola
"Egli" è sostituita dalla seguente: "L'associato".

Art. 64 (Modifiche all'articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "78.
Conto corrente, mandato, commissione. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.
Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.
Se il curatore del fallimento del mandante ...

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