contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra
esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia
della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì
comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa
dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al
contratto.
Art. 59 (Introduzione degli articoli 72-ter e
72-quater)
1. Dopo l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono inseriti i seguenti:
"72-ter. Effetti sui finanziamenti destinati ad uno
specifico affare. Il fallimento della società determina lo scioglimento del
contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b)
del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione
dell'operazione.
In caso contrario, il curatore, sentito il parere del
comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della
società assumendone gli oneri relativi.
Ove il curatore non subentri nel
contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato
dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o
affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi
dell'affare e può insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per
l'eventuale credito residuo.
Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo
comma, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo,
quarto e quinto comma, del codice civile.
Qualora, nel caso di cui al primo
comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo
comma, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.
72
quater. Locazione finanziaria. Al contratto di locazione finanziaria si applica,
in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se è disposto
l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione
salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.
In caso
di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del
bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore
somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al
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