parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore , fatta
salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il
contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di
una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la
domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V della presente legge.
Sono
inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del
contratto dal fallimento.
Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare
di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il
curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto,
l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che
gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui
all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della
trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data
della dichiarazione di fallimento".
Art. 58 (Modifiche all'articolo
72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dall'articolo 11 del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122)
1. L'articolo 72-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dall'articolo 11 del decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122, è sostituito dal seguente: "72
bis.
Fallimento del venditore e contratti relativi ad immobili da costruire.
- In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta è già passata in
proprietà del compratore, il contratto non si scioglie.
Qualora l'immobile
sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo
2645-bis del codice civile e il curatore, a norma dell'articolo 72, scelga lo
scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio
credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno.
All'acquirente spetta il privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice
civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto
preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di
fallimento .
In caso di situazione di crisi del costruttore ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2 agosto 2004, n. 210, il
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