regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "69.
Atti compiuti tra i coniugi. - Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.

Art.55 (Introduzione dell'articolo 69-bis)

1. Dopo l'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
"Art. 69-bis. Decadenza dall'azione - Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.".

Art. 56 (Abrogazione dell'articolo 71 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 71 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

Art. 57 (Modifiche all'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "72.
Rapporti pendenti. - Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.
Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'articolo 72 bis.
In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento.
L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della ...

Pagina Precedente    Pagina Seguente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 successiva
Prima pagina di questo documento