regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 69 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "69.
Atti compiuti tra i
coniugi. - Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in
cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito
compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma
nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se
il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge
fallito.
Art.55 (Introduzione dell'articolo 69-bis)
1. Dopo
l'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il
seguente:
"Art. 69-bis. Decadenza dall'azione - Le azioni revocatorie
disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni
dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento
dell'atto.".
Art. 56 (Abrogazione dell'articolo 71 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 71 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è abrogato.
Art. 57 (Modifiche all'articolo 72 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: "72.
Rapporti pendenti. - Se un contratto è
ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei
confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del
contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane
sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei
creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo
tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.
Il contraente
può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un
termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si
intende sciolto.
La disposizione di cui al primo comma del presente articolo
si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'articolo 72
bis.
In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel
passivo il credito conseguente al mancato adempimento.
L'azione di
risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della
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