Codice della strada - Art. 224-ter Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo II - DEGLI ILLECITI PENALI
Sezione II - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI PENALI
Art. 224- ter. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). (1)
1. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della, confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro e' trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro e' affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis.
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.
4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se e' stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.
5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.
6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3.
(1) Articolo inserito legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 224 ter codice della strada: Cassazione Penale, sez. IV, sentenza n. 43314/2016: "... é corretta l'affermazione del ricorrente secondo la quale, in caso di declaratoria di estinzione del reato per cause diverse dalla morte dell'imputato, spetta al Prefetto, e non all'autorità giudiziaria, la competenza ad accertare la sussistenza delle condizioni di legge ai fini della sospensione o revoca della patente di guida (art. 224, comma 3, Cod. Strada) e, del tutto simmetricamente, della confisca dell'autovettura (art. 224-ter, comma 6, Cod. Strada). Parimenti é corretta, e già evidenziata nella citata pronunzia richiamata quale precedente, l'esclusione dell'assimilabilità fra il subprocedimento di messa alla prova, introdotto nel nostro sistema con legge n. 67/2014, e il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, Cod. Strada: infatti, a differenza di quest'ultimo, che come noto costituisce sanzione sostitutiva rispetto alla pena edittalmente prevista, la probation di cui alla legge 67/2014 costituisce, in caso di esito positivo, una causa di proscioglimento per estinzione del reato ed é tesa a una composizione preventiva e "pregiudiziale" del conflitto penale, non presupponendo la sua applicazione la pronuncia di una sentenza di condanna. Perciò, l'ontologica differenza fra i due istituti (che rende del tutto erronea, oltreché palesemente illegittima, una trasposizione analogica in malam partem delle previsioni contenute nell'art. 186, comma 9-bis Cod. Strada in ordine alle sanzioni amministrative accessorie) impone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della patente di guida dell'imputato e della confisca dell'autovettura di sua proprietà, statuizioni che per l'effetto vanno eliminate. Va peraltro disposta la trasmissione al Prefetto di ... di copia della presente sentenza, per quanto di competenza ai sensi degli artt. 224, comma 3 e 224-ter comma 6 del Codice della Strada."