Con la sentenza n. 12738/2011 la seconda sezione penale della Corte di cassazione ha stabilito che la status di collaboratore di giustizia non fa scattare lo sconto di pena in ogni processo, in automatico. Gli Ermellini hanno enunciato questo principio di diritto rigettando il ricorso di Brusca, collaboratore di giustizia, con cui richiedeva l'applicazione delle attenuanti generiche per aver contribuito a porre in essere un sequestro di armi. Il Palazzaccio rigettando il ricorso ha spiegato che "non ha alcun rilievo il fatto che Brusca sia un collaboratore di giustizia, che non è uno status che impone in ogni processo l'attribuzione dell'attenuante (…). L'applicazione dello sconto di pena si dovrebbe applicare "solo nell'ipotesi che l'imputato si fosse adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e abbia coadiuvato concretamente gli organi inquirenti nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la cattura degli autori dei delitti".
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