Le riprese di effusioni tra un ragazzo e una minorenne, integrano reato, anche sele stesse restano private senza avere diffusione. A dirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha specificato che tale comportamento integra il reato di detenzione di materiale pedopornografico. La terza sezione penale del Palazzaccio, con la sentenza n. 11997/2011, ha condannato ai sensi dell'art. 600-quater c.p. un ragazzo di 25 anni colpevole di aver filmato le effusioni amorose a sfondo sessuale tra una sua amica minorenne e un ragazzo che la minorenne frequentava all'epoca dei fatti . La Corte, rigettando il ricorso del venticinquenne, ha spiegato che non importa se "la condotta incriminata sia posta in essere nell'ambito di una struttura rudimentale e non idonea alla diffusione del prodotto su vasta scala", potendo bene il comportamento del ragazzo integrare il delitto contestatogli. "Non vi è dubbio - ha concluso la Corte - che una condotta apparentemente minima come quella dell'imputato
, sia pure inquadrabile nell'ambito della ragazzata, possa rappresentare un'aggressione al bene giuridico".
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