L'accesso a un prepensionamento analogo a quello disciplinato dal D.L. n. 516 del 1994 - come il prepensionamento di cui al D.L. n. 185 del 1994 - non può mai comportare il calcolo, ai fini pensionistici, di un periodo di contribuzione superiore ai 35 anni (periodo minimo per il conseguimento della pensione di anzianità). Il cumulo dei contributi figurativi di "scivolo" concessi dalla normativa sul pensionamento anticipato (D.L. 516/94) e dei contributi risultanti dall'ottenimento del beneficio ex art. 13, L. 257/92 con rivalutazione dei periodi di esposizione all'aminato, si giustifica solo se e in quanto l'anzianità contributiva del lavoratore resti comunque al di sotto del "tetto" dei trentacinque anni. E' quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6031 del 15 marzo 2011 nella quale i Giudici di legittimità sottolineano inoltre che le domande di prepensionamento anticipato sono irrevocabili, così rendendo evidente che, una volta domandato, non può rinunciarsi al beneficio del prepensionamento.

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