Con la sentenza n. 4219 del 21 febbraio 2011 la Corte di Cassazione
Con la sentenza n. 4219 del 21 febbraio 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittima la multa fatta dalla pattuglia in movimento ai danni dell'automobilista che non utilizza l'auricolare parlando al cellulare. La Corte ha infatti precisato che la pattuglia può rilevare l'infrazione anche senza fermare l'automobilista, il quale potrà impugnare il verbale solo con querela di falso
, aprendo un altro differente procedimento, non potendo mettere in dubbio quanto contestato nel verbale dal pubblico ufficiale.

In proposito, accogliendo il ricorso del Comune di Pontassieve e decidendo nel merito la questione, la Corte, adeguandosi alla sentenza della Sezioni Unite del 2009 in materia (Sent. 17355/2009) ha spiegato che "nel giudizio di opposizione a verbale è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti". La Corte ha poi ricordato che la pronuncia delle Sezioni Unite, citata a fondamento della motivazione, supera "il precedente e già prevalente indirizzo che ammetteva la contestabilità delle risultanze del verbale, ove aventi ad oggetto accadimenti repentini, rilievi a distanza di oggetti o di persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, ha sancito la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano sviste o altri involontari errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante è necessario proporre querela di falso (Cass. Sez. II, 11 gennaio 2010, n. 232).


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