La Cassazione die basta all'autovelox 'selvaggio'. Secondo gli Ermellini ci sono casi in cui è il giudice a poter intervenire e non il prefetto per dichiarare l'illegittimita' dell'uso dell'apparecchiatura e decretare l'annullamento della multa. Il monito arriva dalla seconda sezione civile della corte (sentenza n.3701/2011) che nella parte motiva ricorda come l'art. 4 del decreto legge
121 del 2002 'non conferisce al prefetto il potere di inserire nello specifico elenco una strada, facendo uso di criteri diversi da quelli previsti dall'art. 2 del codice della strada: di conseguenza, laddove il prefetto ecceda dai limiti segnati dalla norma del Cds, il giudice ordinario puo' disapplicare l'atto o il provvedimento amministrativo'. Nel caso di specie la Corte ha accolto il ricorso di un'automobilista che aveva ricevuto una multa per aver superato i limiti di velocità. L'autovelox si trovava in una posizione fissa su un viale si era visto multare da un autovelox collocato in posizione fissa in viale Oberdan all'interno del perimetro urbano del comune di Treviso. Secondo l'automobilista la multa
doveva essere annullata perchè il prefetto non avrebbe avuto i poteri di inserire quella strada nell'elenco previsto dall'art. 4 della legge del 2002. Secondo l'automobilista non si tratta di discrezionalità amministrativa ma di "mera applicazione delle norme di legge che disciplinano le modalita' con le quali e' possibile da parte del prefetto procedere all'individuazione delle strade come 'strade di scorrimento' in presenza dei requisiti strutturali previsti dalla normativa".
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