La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 1377/2003) ha affermato che spetta anche ai bambini in tenera età bisognosi di una assistenza diversa da quella normale, il diritto all'indennità di accompagnamento. I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che " la situazione d'inabilità (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita), necessaria per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento
ex art. 1 L. n. 18 del 1980, può configurarsi anche con riguardo a bambini in tenera età, ancorché questi, per il solo fatto di essere tali abbisognino comunque di assistenza, atteso che la legge, la quale attribuisce il diritto anche ai minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo di età e tenuto conto che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche del soggetto, la necessità di un'assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano".

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